In un precedente intervento sulle pagine di questa Rivista (Newsletter n. 16/2019 del 19 settembre scorso) si è trattato del regime speciale di determinazione del reddito dei cooperanti che, sebbene in vigore dal 1° gennaio 2002, non è mai stato spiegato compiutamente dall’Agenzia delle entrate che, tranne per la circolare 15/E del 01/02/2002 (paragrafo 7), non è mai intervenuta sull’argomento.
O meglio… è intervenuta ma fornendo per ben tre anni indicazioni errate sull’ammontare delle retribuzioni convenzionali da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi. Le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi persone fisiche maturati nel 2018 non riportano gli importi aggiornati dal decreto interministeriale del 16/12/2015 – Ministero affari esteri.
In quell'articolo abbiamo cercato di calarci nella realtà delle Ong, nei cooperanti e nei volontari che potenzialmente possono utilizzare il regime di determinazione convenzionale dei loro redditi prodotti durante le missioni all’estero. E in sintesi ricordiamo qui che detta possibilità sussiste ove siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- il datore di lavoro deve essere una Ong, ovvero uno dei soggetti elencati nell’art. 26 della legge 125/2014, regolarmente iscritto nell’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC);
- deve trattarsi di personale impiegato in missioni estere;
- per poter essere considerato “cooperante” o “volontario” occorre inoltre che il personale impiegato sia inquadrato in un progetto di cooperazione che sia finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) oppure che il progetto abbia ottenuto la “conformità” rilasciata dall’Agenzia stessa.
- il progetto di cooperazione ha una data di inizio e una data di termine, mentre il rapporto di lavoro potrebbe essere iniziato prima o terminare anche oltre il periodo previsto dal progetto stesso.
Questa la fotografia ad allora. Ma nel frattempo è accaduto che un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate abbia notificato un avviso di accertamento ex art. 41-bis d.p.r. 600/73 nei confronti di una persona fisica che nell’anno 2014 aveva svolto l’attività di cooperante e dichiarato i redditi in base alle disposizioni normative.
Ovviamente le risultanze dell’ufficio erano diverse poiché i modd. CU e 770 inviati dalla Ong riportavano, come richiesto dalla stessa Agenzia, i dati effettivi degli emolumenti erogati e delle ritenute effettuate.
In altri termini: all’Agenzia delle entrate risultava un reddito maggiore non dichiarato rispetto a quanto indicato nella dichiarazione.
È stata presentata un’istanza di annullamento in autotutela nella quale si ricostruiscono i conteggi del reddito convenzionale e, dopo aver fornito anche la copia del contratto con la “conformità” da cui si evinceva la qualifica di cooperante del contribuente, l’ufficio ha accettato l’istanza annullando l’avviso di accertamento.
In sostanza: ciò che era stato previsto nella conclusione dell’articolo dello scorso settembre si è puntualmente verificato: l’Agenzia delle entrate ha chiesto la motivazione delle discordanze dichiarative ma è stato ritenuto corretto il comportamento del contribuente.
In conclusione i punti da tenere presente nella trattazione dei compensi ai cooperanti sono i seguenti:
- indipendentemente dal rapporto contrattuale sottostante (lavoro dipendente o assimilato o lavoro autonomo) se il prestatore è considerato cooperante (ai fini della legge 125/2014) il relativo reddito è assimilato a quelli di lavoro autonomo ed è determinato in modo convenzionale
- se il rapporto è basato su un contratto di lavoro dipendente o di co.co.co. la Ong deve emettere un cedolino paga che corrisponda alla retribuzione effettivamente corrisposta
- la Ong deve effettuare le ritenute fiscali in base all’ammontare delle retribuzioni effettivamente pattuite e corrisposte e, conseguentemente, effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti
- la Ong deve predisporre la CU – certificazione unica da inviare all’Agenzia delle entrate e da rilasciare al cooperante. Se possibile, nello spazio riservato alle annotazioni della CU, si andranno ad inserire gli elementi necessari per il calcolo della retribuzione effettiva e per quella convenzionale, con indicazione del riferimento al contratto che ha ricevuto almeno la “conformità”
- il cooperante deve utilizzare il modello PF poiché il modello 730 non ospita una sezione per poter dichiarare i redditi di questo tipo
- il cooperante, ai fini del calcolo degli emolumenti, deve tenere presente che, per i rapporti iniziati o terminati non in coincidenza con l’inizio o la fine di un mese, i giorni si contano in base al calendario escludendo le domeniche e rapportando la retribuzione convenzionale in 26-esimi.
Per una più puntuale trattazione dell’argomento, si rimanda all’intervento pubblicato lo scorso settembre e già richiamato all’inizio.
Come si è visto l’Agenzia delle entrate procede normalmente a inviare una richiesta di chiarimenti che può andare da un invito alla compliance – e che scatta in automatico posto che non c’è abbinamento tra i redditi percepiti, risultanti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate, e quelli dichiarati dal contribuente – oppure arrivare a un accertamento ex art. 41-bis d.p.r. 600/73.
È chiaro che il contribuente deve far seguire una richiesta di annullamento in autotutela corredata dall’evidenza dei conteggi e del contratto da cui si evince la qualifica di cooperante del contribuente e, se non c’è altro, tutto si risolve.
In ogni caso, chi scrive è fiducioso che l’Agenzia delle entrate provvederà a correggere le istruzioni per la compilazione del modello redditi PF e a fornire una procedura più semplice per evitare inutili spaventi ai contribuenti.
Un'ultima osservazione, benché non direttamente in tema con quanto fin qui esposto: sempre in tema di Ong sarebbe interessante provvedere a emanare l’aggiornamento del d.m. 10/03/1988 n. 379 che prevede il regime di non applicazione dell’IVA sull’acquisto di beni destinati ad essere esportati: sarebbe infatti utile normare correttamente anche le operazioni intracomunitarie che, ai tempi dell’emanazione del decreto n. 379/1988, erano di là da venire.