La presentazione della dichiarazione sostitutiva
Entro il prossimo 30 giugno
- le a.s.d. che nel 2020 si sono iscritte per la prima volta nellโelenco dei beneficiari e
- le a.s.d. giร iscritte nellโelenco permanente dei beneficiari ma che hanno variato il legale rappresentante dopo lโinvio della precedente dichiarazione sostitutiva dellโatto di notorietร
devono provvedere – a pena di decadenza dal beneficio – all’invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietร (ex art. 47, d.p.r. 28/12/2000 n. 445) che attesti il possesso dei requisiti di ammissione allโelenco.
Si tratta di una dichiarazione che deve essere redatta dal legale rappresentante dell’associazione presente nelle liste del 5 per mille e che va compilata utilizzando il modello in pdf scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Allโatto dellโiscrizione la procedura rende inoltre disponibile il modulo di dichiarazione sostitutiva giร precompilato in alcuni campi, con le informazioni fornite dagli interessati al momento della domanda di iscrizione.
Ricordiamo che รจ fondamentale allegare alla dichiarazione una fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del legale rappresentante dellโassociazione che sottoscrive, pena l’esclusione dal beneficio.
Dichiarazione e copia del documento di identitร vanno inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (o in alternativa a mezzo PEC) all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dellโassociazione interessata (a questo link si trova l’elenco delle Direzioni Regionali CONI).
Remissione in bonis
Ricordiamo infine che l’inosservanza di questo adempimento puรฒ essere sanata purchรฉ vi si provveda entro il 30 settembre 2020 versando una sanzione di importo pari a 250 euro (c.d. remissione in bonis).