Dopo oltre due mesi di lockdown siamo finalmente (quasi) arrivati alla ripartenza delle attività sportive e alla riapertura dei centri sportivi.
In vista delle riaperture programmate per il prossimo 25 maggio il quadro non è purtroppo ancora completo, in quanto, come sarà evidenziato, mancano ancora all’appello alcuni provvedimenti di riferimento: se infatti da un lato sono finalmente disponibili le tanto attese Linee Guida da parte dell’Ufficio Sport, non così si può dire per i protocolli operativi da parte delle singole FSN/EPS e per molte delibere regionali; non è pertanto semplice la programmazione della riapertura, da parte del dirigente sportivo, su cui pesano importanti responsabilità.
Ciò nonostante, è possibile offrire importanti indicazioni operative, riservandoci di implementarle e/o correggerle man mano che saranno emanati successivi provvedimenti.
I provvedimenti legislativi di riferimento sono i seguenti:
– Il D.L. 33/2020 del 16/05/2020, art. 1, co. 14 e 15;
– Il DPCM 17/05/2020, art. 1, lett. d), e), f) e g) completo di allegati, tra cui l’allegato 17, Linee di Indirizzo Conferenza Stato/Regioni (tra cui, piscine e palestre).
– le ordinanze regionali, sulla cui base quanto segue dovrà essere adattato alle previsioni della regione di appartenenza
I principi generali
Sono dettati dall’art. 1, c. 14, secondo il quale a decorrere dal 18 maggio 2020
“Le attività economiche, produttive e sociali (quindi anche le sportive) devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.”
Quindi: il Governo (o i singoli ministeri) emanano linee guida o protocolli ai quali dovranno ispirarsi i provvedimenti attuativi regionali. In assenza dei provvedimenti regionali si dovranno adottare i protocolli nazionali.
Ai sensi del successivo art. 15:
“Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”
Calendario e attività
Vediamo dunque, sulla base dei suddetti principi generali, cosa stabilisce il DPCM 17/05/2020.
1. Attività sportiva o motoria all’aperto (lett. d):
da lunedì 18 maggio
- non vi è più l’obbligo che sia svolta a livello “individuale”
- è richiesto il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 mt per l’attività sportiva e di almeno un mt per ogni altra attività motoria
2. Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (lett. e):
- rimangono sospesi, fino a nuova disposizione
3. Sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra (lett. e):
da lunedì 18 maggio
- sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, purché a porte chiuse
- sono state emanate apposite Linee-Guida “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
In relazione agli allenamenti degli sport individuali, si ritengono applicabili le precedenti Linee Guida emanate il 4 maggio e i protocolli delle FSN che si sono esternate in merito.
4. Attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati (lett. f):
da lunedì 25 maggio
- sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento
A questo fine sono emanate Linee Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020: ricordiamo che le regioni potranno stabilire una diversa data di apertura – sia anticipata che posticipata – in relazione alla situazione epidemiologica locale
Si precisa a tal fine sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
- Le Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere
- L’allegato 17 al DPCM del 17 maggio “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” disciplina i protocolli per palestre e piscine.
5. Attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati – protocolli operativi (lett. g):
Per l’attuazione delle linee guida, di cui ai punti 3 e 4, nel DPCM, è stabilito che:
– le FSN/DSA/EPS, adottano in conformità alle Linee Guida emanate dall’Ufficio Sport, in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
Si segnala che per conoscere i protocolli adottati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali si può visitare la pagina gestita dal sito Professionisti del Terzo Settore dove è presente un’utile raccolta in costante aggiornamento.
– le ASD/SSD iscritti al Coni adottano, in conformità alle Linee Guida emanate dall’Ufficio Sport e dei protocolli attuativi emanati da FSN/DSA/EPS e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere; la previsione è estesa anche ai centri e i circoli sportivi, non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto.
In sintesi, è confermato che ogni gestore si assume le proprie responsabilità, adottando “protocolli attuativi”, quindi in applicazione delle linee guida e dei protocolli delle FSN/EPS di riferimento.
In pratica, la filiera è la seguente::
- l’Ufficio dello Sport ha emanato le apposite Linee Guida
- le regioni o la Conferenza delle regioni hanno adottato o adottano tali linee guida e possono emanare direttive più o meno restrittive nell’ambito della loro competenza, nel rispetto dei principi contenute nelle suddette Linee Guida, secondo quanto disposto dal DPCM
- i protocolli della singola disciplina sportiva sono emanati da FSN/EPS nell’ambito delle Linee Guida
- i protocolli di dettaglio relativi al singolo impianto sportivo/palestra sono di competenza dei singoli gestori ASD/SSD nell’ambito dei protocolli emanati dalle FSN/EPS emanate in ottemperanza alle Linee Guida, in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale.
Come si vede da questa “catena” la responsabilità finale ricade in pieno sul gestore del singolo impianto, ovvero il dirigente di ciascuna ASD/SSD, qualora non dimostri di avere rispettato le linee guida, i protocolli e le norme di sicurezza.
A livello pratico, occorrerà che ciascuna ASD/SSD:
1. rediga un protocollo sicurezza covid conforme a quello della FSN/EPS di riferimento, che a sua volta attua le linee guida nazionali
2. se pratica più discipline, applichi il protocollo di ciascuna disciplina
3. se affiliata per la medesima disciplina a più enti (FSN/EPS), occorrerà avere a riferimento tutti i protocolli emanati
4. in caso di difformità tra i protocolli FSN/EPS applicabili e a comportamenti difformi per medesime attività, si suggerisce di utilizzare il protocollo più stringente
5. in presenza di palestre, si suggerisce di applicare sia il protocollo “palestre” della conferenza Stato/Regioni, sia il protocollo della FSN/EPS di riferimento (pesistica, ginnastica, danza, arti marziali, ecc. in base alle discipline svolte nell’impianto)
6. in caso di protocollo FSN/EPS difforme da quello della conferenza Stato/Regioni, si suggerisce di utilizzare il protocollo più stringente
7. andrà integrato il DVR con un apposito protocollo per la sicurezza covid
8. in caso di non applicabilità del DVR (ove non ci siano dipendenti o soggetti assimilabili che obblighino alla redazione del DVR) dovrà comunque essere elaborato un apposito protocollo per la sicurezza
9. Ai fini dell’implementazione delle procedure di sicurezza – compreso DVR – si raccomanda infine di rivolgersi ad un soggetto specializzato per la sicurezza
Si evidenzia, infine, che, ai sensi della lett. z) dell’art. 1 del DPCM sono ancora sospese, fino a diversa deliberazione, le attività dei centri benessere e dei centri termali.
Ne deriva che gli impianti sportivi provvisti di saune e centri benessere dovranno continuare a tenere chiuse tali attività.
I riferimenti normativi:
DL 33/2020 del 16/05/2020, art. 1, co. 14:
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
DPCM 17/05/2020, art. 1:
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico – Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali anche in settori analoghi;
g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere;