Il neo-costituito Ispettorato Nazionale del Lavoro (istituito con il Jobs Act) ha dedicato la sua prima circolare – della quale abbiamo dato notizia quando era in chiusura la Newsletter n. 20/2016 – alla controversa materia dei compensi erogati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche ai propri collaboratori sportivi.
L’attenzione rivolta alla tematica testimonia quanto ancora, nonostante siano trascorsi ormai 14 anni dalla riforma dell’art. 67 a opera della l. 289/2002, la questione sia ancora calda e ben lungi dall’avere trovato una soluzione definitiva. Da allora si sono susseguiti numerosi documenti di prassi (circolari e risoluzioni) e, soprattutto, numerose sentenze sia di merito che di legittimità che, tuttavia, non sono ancora riusciti a fare definitiva chiarezza sulla materia.
Il problema è, sostanzialmente, il seguente: fino a che punto i compensi erogati da a.s.d. e s.s.d. ai propri collaboratori possono essere equiparati ai “redditi diversi” ex art 67 T.U.I.R. e, dunque, non assoggettabili a contribuzione previdenziale e a tutti gli adempimenti previsti in materia di prestazioni lavorative? e quando, al contrario, sono da considerarsi “attività lavorative”, e in quanto tali da assoggettare a tutti gli obblighi e adempimenti conseguenti?
Si ricorda a tal fine che il medesimo trattamento tributario e previdenziale si applica non solo per coloro che esercitano attività sportiva diretta, ma anche per coloro che svolgono “collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale”.
Va subito detto che la circolare opera una grande “apertura” nei confronti dei sodalizi sportivi, andando quasi ad abbracciare la tesi del “rapporto di lavoro speciale” già fatta propria da alcuni tribunali e corti d’appello, apertura peraltro già intravista in precedenti documenti di prassi (Ministero del Lavoro, nota del 21/02/2014 n. 4036). Per la prima volta, infatti, viene precisato che tale tipologia di redditi sono regolamentati da una norma di tipo speciale voluta dal legislatore a favore dello sport dilettantistico, e quindi non riconducibile né a redditi di lavoro autonomo né a redditi di lavoro dipendente, ma soprattutto viene riconosciuto al Coni e alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline associate di definire con parametri certi i requisiti dei soggetti eroganti e le prestazioni che possano essere ritenute fondamentali per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica e come tali meritevoli delle agevolazioni previste dall’art.90 della L.289/2002 e dell’art. 67 comma 1 lett. m del T.U.I.R.
In sostanza per poter ricondurre un compenso o una indennità tra i redditi diversi devono verificarsi due condizioni:
- che la società/associazione sportiva dilettantistica risulti iscritta nel registro delle società sportive del CONI;
- che il soggetto percipiente svolga attività riconosciute dalle federazioni come fondamentali per garantire la pratica sportiva.
Sul primo punto certamente la revisione del registro voluta fortemente dal CONI per eliminare fenomeni di abusi, rappresenta un punto fermo della circolare. La società sportiva, infatti, per iscriversi al registro deve garantire di svolgere e perseguire fini sportivo-dilettantistici.
Sul secondo punto deve essere sottolineato il ruolo attribuito alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate nel delineare le figure che sono fondamentali per lo svolgimento di una attività sportivo-dilettantistica, sia essa di tipo agonistico che di formazione.
A tal fine appare opportuno chiarire che la qualifica assunta sulla base di corsi di formazione promossi dalle singole federazioni o l’iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalle federazioni non sono requisiti che giustificano l’inquadramento del reddito percepito tra quelli di lavoro autonomo, ma solamente un requisito che attesta la capacità del soggetto di svolgere una determinata attività sotto l’egida federale avendo acquisto le conoscenze tecniche necessarie .
Il principio, pertanto, condiviso dall’ispettorato nazionale del lavoro, è che il possesso di requisiti tecnici non configura da solo un elemento tale da far ricondurre il reddito percepito tra quelli aventi natura professionale.
Solo la volontà del soggetto di svolgere una professione sportiva, attestata mediante la richiesta di una partita IVA, può giustificare l’inquadramento di tali redditi tra quelli professionali di cui all’art. 53 e ss. del T.U.I.R.
Appare chiaro che l’applicazione delle indicazioni fornite con questa prima circolare potranno evidenziare ulteriori necessità di chiarimenti e maggiori attenzioni da parte del Coni e delle federazioni nel riconoscimento delle singole associazioni, ma appare altrettanto evidente che per la prima volta è stata data una indicazione precisa che consente al mondo dello sport dilettantistico di poter operare in un regime di maggiore certezza.
Sulla materia non si è dunque ancora arrivati a mettere la parola "fine": ci aspettiamo futuri interventi, dei quali terremo come sempre informati tempestivamente i nostri lettori.