Disposizioni in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20)
Si prevede che “l’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto”.
E’ stata introdotta una procedura per verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l’attribuzione del codice identificativo IVA e, in particolare, l’effettivo esercizio dell’attività dichiarata. I controlli, finalizzati ad individuare gli elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, possono essere esercitati sia attraverso riscontri automatizzati sia attraverso l’esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 51 del DPR n. 633/1972.
Si prevede che con apposito provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle entrate siano stabilite:
a) le specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) le tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti intracomunitari a condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a € 50.000,00.
Le novità entrano in vigore dal 1.11.2006.
L’attività di controllo può essere effettuata anche nei confronti di contribuenti che abbiano richiesto e/o ottenuto un numero di partita Iva in data antecedente al 1.11.2006.
termini di decadenza dell’accertamento (art. 37, commi da
Viene previsto che l’ordinario termine decadenziale per l’attivita’ di accertamento é aumentato al doppio quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal DLgs n. 74/2000. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto.
In tali ipotesi l’amministrazione può notificare gli avvisi di accertamento entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31.12 del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA.
L’ampliamento dei termini è limitato al solo periodo di imposta in cui é stata commessa la violazione che assume rilevanza penale, mentre non si estende ad altri periodi d’imposta, per i quali valgono gli ordinari termini per l’accertamento.
La novità decorre dal periodo d’imposta per il quale, alla data del 4.7.2006 i termini per
l’accertamento siano ancora pendenti.
Modifiche alla disciplina delle notificazioni degli atti tributari nonché alla disciplina delle comunicazioni e notificazioni degli atti processuali (art. 37, comma 27 e 28)
Modificato l’art. 60 del DPR n. 600/1973 (notifica atti tributari).
Con tale modifica l’agente notificatore (qualora la notifica venga effettuata a persona diversa dal destinatario dell’atto o dell’avviso) deve consegnare o depositare al consegnatario, che sottoscrive una ricevuta, la copia dell’atto notificandolo in una busta sigillata, sulla quale non deve essere apposta alcuna indicazione o segno dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto stesso. Poi , l’agente notificatore ne deve dare notizia al destinatario dell’atto, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso.
L’avviso dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto da notificare deve essere inserito in una busta chiusa e sigillata. Ciò al fine di tutelare il diritto alla privacy del destinatario dell’atto che non riceva in mani proprie l’atto notificato.
Sulla busta chiusa e sigillata non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Viene attribuita al contribuente la facoltà di comunicare al competente Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate l’indirizzo estero dove intende ricevere la notifica degli atti tributari che lo riguardano.
Tale possibilità presuppone che il contribuente:
– non abbia la residenza in Italia;
– non vi abbia eletto domicilio;
– non vi abbia costituito un rappresentante legittimato a ricevere, in sua vece, la notifica degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano.
Qualora il contribuente intenda avvalersi di tale facoltà, la notifica degli atti tributari viene effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero comunicato.
Ma non è esclusa la notifica in mani proprie al destinatario.
L’elezione di domicilio, non risultante dalla dichiarazione annuale, ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni. Precedentemente, invece, tale lasso temporale era di sessanta giorni.
Ridotti i termini (che passano da sessanta a trenta giorni) di efficacia delle variazioni e/o modificazioni dell’indirizzo, non risultanti dalla dichiarazione annuale.
Nei confronti del notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo o servizio postale), mentre, nei confronti del
destinatario, nel momento in cui l’atto é dallo stesso ricevuto o è pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
Modifiche all’art. 16 del Dlgs n. 546/1992 (recante disposizioni in materia di contenzioso tributario)
Anche in questo caso il legislatore ha inteso adeguare la disciplina dettata in materia di comunicazioni e di notificazioni degli atti processuali alle disposizioni riguardanti la protezione e la riservatezza dei dati personali.
Per conseguenza le comunicazioni e le notificazioni effettuate per il tramite del servizio postale non devono riportare sul plico né segni né indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso o dell’atto.
Poteri istruttori della guardia di finanza. sanzioni (art. 37, commi 29 e 30)
Integrata la disciplina dei poteri istruttori della Guardia di finanza, completando il sistema delle sanzioni applicabili in relazione all’esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea.
Comunicazioni di violazioni tributarie (art. 37, comma 31)
Ampliata la platea dei soggetti tenuti a comunicare al Comando della Guardia di finanza, competente in relazione al luogo di rilevazione, i fatti che possono configurare violazioni tributarie.
In particolare, sono tenuti ad effettuare la predetta comunicazione i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive e di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali requirenti e giudicanti in materia penale, civile e amministrativa e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria, che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie.
Poteri degli uffici in materia di accertamento (art. 37, comma 32)
Aumentati i poteri degli uffici nell’attività di accertamento rilevante ai fini delle imposte sui redditi, incidendo, in particolare, sulle disposizioni contenute nell’art. 32, comma 1, numeri 4) e 8), del DPR n. 600/1973.
In particolare, l’articolo 32, comma 1, numero 4), prevede, nella versione antecedente alle modifiche, che, per l’adempimento dei propri compiti, gli uffici possono inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti con l’invito a restituirli compilato e sottoscritti.
Per effetto delle novità apportate gli organi accertatori, a decorrere dal 4.7.2006, possono inviare i predetti questionari anche al fine di acquisire dati ed informazioni relative a soggetti diversi dai destinatari degli stessi, con i quali i contribuenti abbiano intrattenuto rapporti.
La disposizione di cui all’art. 32, comma 1, numero 8), attribuisce all’amministrazione il potere di richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo, purché nominativamente indicati.
Per effetto delle modifiche apportate i predetti dati e le notizie, in quanto rilevanti ai fini dell’accertamento, possono essere richieste genericamente nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, senza necessità di indicazione nominativa degli stessi.
Comunicazione telematica dei corrispettivi (art. 37, commi da
Introdotto l’obbligo di trasmettere telepaticamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.
La trasmissione dei dati, che deve avvenire distintamente per ciascun punto vendita, ha rilevato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28 del 04.08.2006, sostituisce l’obbligo di registrazione dei corrispettivi (previsto dall’art. 24 del citato DPR n. 633 del 1972).
Introdotto un credito di imposta pari a 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a favore dei contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in uso in funzione della trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente.
Il credito compete una sola volta indipendentemente dal numero dei misuratori adattati alle nuove funzionalità e, comunque, solo a seguito dell’avvenuta prestazione dell’intervento tecnico e del relativo pagamento.
Le novità entrano in vigore il 1.1.2007, con l’obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il 31.07.2007, anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti (quindi dal 1.1.2007).
In caso di omissione dei citati adempimenti si applica la sanzione amministrativa da €
Plusvalenze derivanti da cessioni di immobili oggetto di donazioni (art. 37, commi 38 e 39)
Arrecate modifiche all’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, in tema di cessioni a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione.
Prima della modifica, veniva disposto che “costituiscono plusvalenze tassabili, se non costituiscono redditi di capitali ovvero non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, … le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari …”.
Quindi, prima dell’entrata in vigore del D.L. N. 223/2006 l’eventuale plusvalenza (differenza tra il prezzo di vendita e valore del bene acquisito per donazione) realizzata in occasione della vendita di immobili acquisiti per donazione, non era imponibile.
La norma introdotta intende così evitare eventuali manovre elusive, congegnate in modo che il proprietario dell’immobile, che non aveva ancora maturato i cinque anni dall’acquisto (o costruzione), donava l’immobile a un terzo, il quale poi, successivamente, procedeva alla vendita.
E’ stato uniformato il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello stabilito nell’ipotesi in cui l’acquisizione è avvenuta per donazione.
E’ soggetta a tassazione la plusvalenza conseguita a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione a condizione che non siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto dell’immobile da parte del donante alla data della cessione.
La novità si applica alle sole cessioni effettuate a partire dal 4.7.2006.
Modifica l’art. 68 del TUIR.
La plusvalenza, in caso di immobili acquisiti per donazione e ceduti entro 5 anni a decorrere dalla data di acquisto da parte del donante é determinata ponendo a confronto il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.
Notifica cartelle di pagamento e tassazione indennità di fine rapporto (art. 37, commi da
Modificati i termini previsti per l’iscrizione a ruolo e per il rimborso delle somme dovute, rispettivamente a debito o a credito, in relazione alla tassazione dei redditi derivanti dalle indennità di trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti di cui agli artt. 19 e 20 del TUIR.
In particolare, sono aumentati a quattro gli anni, successivi a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, entro cui devono essere notificate le cartelle di pagamento per le somme dovute in relazione ai redditi suddetti.
Prima, l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte o il rimborso di quelle pagate in eccedenza doveva avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello 770.
Con la modifica apportata, la notifica delle cartelle di pagamento relative a quanto dovuto deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.
Per coerenza modificato anche l’art. 2 del D.lgs. n. 462/1997, relativo al termine per l’iscrizione a ruolo conseguente ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e dell’IVA, ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Non si procede ad iscrizione a ruolo ed alla comunicazione al contribuente, né all’effettuazione di rimborsi, se, per le indennità di fine rapporto nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti e per le prestazioni pensionistiche corrisposte negli anni 2003, 2004 e
Notifica delle cartelle di pagamento conseguenti ai condoni (art. 37, comma 44)
Modificate le disposizioni in materia di notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi di una delle modalità di definizione previste dalla Legge n. 289/2002.
Ove i versamenti relativi a tale condono non abbiano condotto alla integrale definizione dei debiti risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate, il legislatore ha individuato il termine del 31.12.2008 per la notifica delle cartelle di pagamento dei debiti d’imposta che non hanno formato oggetto di definizione.
Ammortamento dei beni immateriali – articolo 103 tuir (art. 37, commi 45 – 46)
Modificato l’art. 103, comma 1, TUIR:
– il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how è salito da 1/3 al 50% del costo;
– il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa è sceso da 1/10 a 1/18 del costo.
La disciplina dell’ammortamento del costo dei marchi, in definitiva, viene equiparata a quella dell’avviamento.
Le disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti.
Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare applicano le nuove aliquote di ammortamento a partire dall’esercizio 2006.
Riguardo i brevetti industriali, la nuova misura dell’ammortamento deducibile si applica ai brevetti registrati dal 4.7.2006, nonché a quelli registrati più di recente, o “nei cinque anni precedenti”.
Per i brevetti registrati prima dei cinque anni antecedenti il 4.7.2006 continua, invece, ad applicarsi l’articolo 103, comma 1, del TUIR nella versione precedente le modifiche.
Riguardo i marchi già registrati, per quantificare gli ammortamenti deducibili basta applicare il nuovo limite massimo di 1/18 (5,56%) al costo originario, senza rideterminare le quote in modo da completare l’ammortamento in un arco temporale di diciotto esercizi a partire da quello di iscrizione del costo (analogamente a quanto già affermato riguardo le recenti modifiche che hanno interessato la disciplina dell’ammortamento dell’avviamento).
Sulla base di corretti principi contabili il periodo di ammortamento dei marchi é normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei beni cui essi si riferiscono; in assenza della possibilità di determinazione di tale periodo, l’ammortamento deve essere effettuto entro un limite massimo di venti anni.
Per conseguenza, rispetto alla quota di ammortamento iscritta in bilancio sulla base delle valutazioni civilistiche, deve essere effettuata una variazione in aumento qualora la durata dell’ammortamento contabile sia inferiore (ad esempio, 10 anni) a quella fiscale (18 anni). Diversamente, può essere effettuata una variazione in diminuzione (mediante l’attivazione del quadro EC) laddove la durata dell’ammortamento contabile sia superiore (ad esempio, 20 anni) a quella fiscale.
SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE (Art. 37, commi 47 e 48)
Sostituito il secondo periodo della lettera b) del comma 4, dell’art. 109 del TUIR.
Con la modifica sono state incluse le spese di ricerca e sviluppo tra quelle per le quali é consentito l’utilizzo del meccanismo delle deduzioni extracontabili di cui all’art. 109 del TUIR, da evidenziare nel quadro EC del modello Unico, con la conseguente attivazione del vincolo sul patrimonio netto previsto in correlazione alle predette deduzioni.
Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo al 4.7.2006.
Versamenti dovuti dai titolari di partita IVA (art. 37, comma 49)
I soggetti titolari di partita IVA dal 1.10.2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti (ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 28, comma 1, del Dlgs n. 241/1997, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Pertanto i contribuenti IVA devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica direttamente utilizzando il modello telematico F24 on line ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo.
Restano, quindi, esclusi dall’obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i contribuenti non titolari di partita IVA, che potranno effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Rimborso tributi – esclusione dell’anatocismo (art. 37, comma 50)
Gli interessi maturati sui tributi rimborsati sono dovuti nella misura fissa stabilita dalla singola legge d’imposta e non sono cumulabili con gli interessi anatocistici di cui all’art. 1283 del codice civile.
La novità è entrata in vigore il 4.7.2006, pertanto si applica agli interessi che maturano da tale data (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006).
Programmazione fiscale concordata (art. 37, comma 51)
Sono state abrogate le disposizioni in tema di programmazione fiscale concordata e di adeguamento per gli anni pregressi, introdotte dall’art. 1, comma 499 e seguenti, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006).
Atti e contratti stipulati o posti in essere nel giorno di pubblicazione del decreto (art. 40-bis)
Infine, si è stabilito che gli eventuali atti e contratti sia pubblici che privati, formati nello stesso giorno di entrata in vigore del decreto, cioé il 4.7.2006, in base alle disposizioni precedentemente vigenti non costituiscono ipotesi di violazioni della disciplina recata dal decreto stesso.