Il termine di cinque giorni (di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto 13.7.2000), concesso per poter annullare il biglietto che dà diritto ad assistere ad una manifestazione sportiva, è da considerare come perentorio.
In caso di furto dell’abbonamento, il legittimo titolare può comunque accedere nella manifestazione sportiva tramite il rilascio di biglietti omaggio o biglietti a prezzi di favore, mentre, invece, non è possibile fiscalmente il rilascio di un duplicato del titolo di abbonamento rubato o smarrito.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 28.02.2007, in risposta ad una istanza di interpello posta dalla SIAE.
Inoltre, la medesima Agenzia ha chiarito che la procedura di annullamento del titolo di accesso (di cui all’art. 7, comma 1, del citato decreto), peraltro senza bisogno di una specifica motivazione, si applica sia nell’ipotesi di emissione del titolo di accesso per la singola manifestazione spettacolistica sia in quella di emissione dell’abbonamento.
Altresì, riguardo l’emissione di un abbonamento, la risoluzione n. 27/2007 ha precisato che per 5° giorno lavorativo successivo a quello dell’evento si intende il 5° giorno successivo a quello del primo evento fruibile con l’abbonamento stesso, purché il soggetto (per il quale è stato emesso il titolo da annullare) non abbia già usufruito della relativa prestazione di spettacolo.
Infine, riguardo la procedura da seguire per consentire, a chi ne ha diritto, di ottenere un abbonamento sostitutivo di quello rubato o smarrito, l’Agenzia delle Entrate, sulla base di una sentenza del Giudice di Pace del 2004, ritiene che non sia possibile, a fini fiscali, il rilascio del duplicato di un abbonamento. Tuttavia, per tutelare l’abbonato che ha subìto il furto dell’abbonamento, è possibile emettere deii titoli sostitutivi come i biglietti omaggio o dei biglietti a prezzi di favore che consentano, comunque, l’accesso alla struttura sportiva.