Qualora a una A.S.D. venga disconosciuto il diritto di usufruire delle disposizioni di cui alla l. 398/1991, il reddito relativo alle attività commerciali esercitate e l’IVA dovuta sulle stesse devono essere ricalcolati secondo gli ordinari principi previsti dalla normativa tributaria in relazione alla determinazione del reddito di impresa ed alla determinazione della base imponibile IVA. Conseguentemente, deve essere riconosciuta la detraibilità dell’IVA assolta dall’Associazione sugli acquisti. E' quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, sezione 1, sentenza n. 181/01/14 del 02/04/2014.
Qualora a una A.S.D. venga disconosciuto il diritto di usufruire delle disposizioni di cui alla l. 398/1991, il reddito relativo alle attività commerciali esercitate e l’IVA dovuta sulle stesse devono essere ricalcolati secondo gli ordinari principi previsti dalla normativa tributaria in relazione alla determinazione del reddito di impresa ed alla determinazione della base imponibile IVA. Conseguentemente, deve essere riconosciuta la detraibilità dell’IVA assolta dall’Associazione sugli acquisti. E' quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, sezione 1, sentenza n. 181/01/14 del 02/04/2014.
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