Una recente sentenza del Giudice del Lavoro di Venezia (Trib. Venezia, sez. lav. n.499/18 del 6/12/2018) riqualifica le collaborazioni rese da consulenti e addette alla segreteria di una palestra gestita da una s.s.d. come rapporti subordinati, in presenza di indici sintomatici del potere direttivo del committente e offre alcuni spunti per cogliere la linea di confine tra eterorganizzazione ed eterodirezione nelle collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo dilettantistico alla luce dei principi del Jobs Act.
Una recente sentenza del Giudice del Lavoro di Venezia (Trib. Venezia, sez. lav. n.499/18 del 6/12/2018) riqualifica le collaborazioni rese da consulenti e addette alla segreteria di una palestra gestita da una s.s.d. come rapporti subordinati, in presenza di indici sintomatici del potere direttivo del committente e offre alcuni spunti per cogliere la linea di confine tra eterorganizzazione ed eterodirezione nelle collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo dilettantistico alla luce dei principi del Jobs Act.
Questo contenuto è disponibile solo in abbonamento. Effettua il login oppure prova l'abbonamento gratuito per 30 giorni