Dal prossimo 6 aprile coloro che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori, devono preventivamente richiedere il certificato penale.
E’ stato infatti introdotto nel nostro ordinamento il nuovo art. 25 bis del d.p.r. 14.11.2002 n. 313 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, …”) che recita:
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro: 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
La nuova disposizione è stata prevista dall’art. 2 del D. Lgs. n. 39 del 04.03.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del nr. 68 del 22.03/2014), in attuazione della direttiva comunitaria nr. 92/2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Si evidenzia che la nuova disposizione entrerà in vigore il prossimo 6 aprile. Non sono previsti periodi transitori.
La mancata richiesta è soggetta a pesanti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00.
La novità interessa tutte le attività organizzate a favore di minori (attività sportive, attività parrocchiali, campi estivi, attività di baby sitting, ecc.), svolte anche da volontari e organizzate sia da soggetti profit, che dai soggetti del terzo settore (onlus, associazioni di volontariato, di promozione sociale, associazioni culturali, associazioni e società sportive dilettantistiche, pro loco, ecc.).
Interessati dalla nuova disposizione sono pertanto tutti i soggetti che svolgano attività – che comportino contatti diretti e regolari – rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir.
Tutti i soggetti profit e no profit che operino con minori, dovranno pertanto richiedere il certificato penale relativamente ai propri collaboratori, anche se volontari.
Restano da verificare importanti aspetti, in corso di approfondimento, sui quali vi aggiorneremo quanto prima:
– se il certificato penale vada richiesto al lavoratore/volontario, oppure direttamente al casellario giudiziale da parte del “datore di lavoro”;
– la documentazione probatoria da esibire per dimostrare che “si intende impiegare al lavoro” una certa persona;
– come si possa operare nei casi in cui il casellario non sia informatizzato e venga chiesto il certificato di soggetto non residente nella giurisdizione del tribunale del “datore di lavoro”
– i costi relativi al rilascio;
– se possa essere fatto ricorso all’autocertificazione;
– se la richiesta debba essere effettuata solo per i nuovi rapporti a partire dal 6 aprile.