Il d.lgs. n. 81/2015 del 15 giugno 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), ai sensi del quale (art. 1) "Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro", prevede, all'art. 2, comma 1, che dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Al successivo comma 2 sono indicate alcune fattispecie derogatorie, tra cui (lett. d): le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Con due diversi interpelli sia CONI che ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) hanno chiesto alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro se la norma trovi applicazione anche per CONI, Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il Ministero affronta la risposta muovendo dalle altre norme agevolative per il mondo sportivo dilettantistico, in particolare citando il ben conosciuto art. 67, lett. m), T.U.I.R., del quale sottolinea la locuzione “qualunque organismo comunque denominato” a intendere la volontà del legislatore di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.
Questa lettura sistematica delle disposizioni che regolano il mondo dello sport dilettantistico, accompagnata dalla considerazione "delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato" porta il Ministero alla conclusione che "nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva".