Come sa chi ci segue, nelle nostre Newsletter esiste da tempo una sezione dedicata alle scadenze fiscali, la cui fonte è unicamente lo scadenzario pubblicato sull'Agenzia delle Entrate. E anche nell'occasione di questa edizione odierna la nostra Segreteria a quelle pagine ha fatto riferimento. Quando, all'interno delle scadenze del 1 ottobre, abbiamo letto il lungo elenco relativo alle ipotesi di remissione in bonis a cui possono aderire gli enti che hanno "bucato" qualche scadenza nell'iter del 5 per mille, ci è suonato il classico campanellino d'allarme: "siamo proprio sicuri?" ci siamo chiesti.
E quindi abbiamo voluto ricostruire la definizione di questa scadenza controllando le fonti normative: ne è emerso un piccolo quanto emblematico esempio di un percorso fatto di rimbalzi che ricordano più una partita di ping pong che un sistema normativo lineare…
Anzitutto: cosa dice la legge?
L'istituto della remissione in bonis è stato introdotto dal decreto semplificazioni fiscali del 2012 (d.l. 2 marzo 2012, n. 16, – "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento").
Le norme che tradizionalmente interessano il mondo sportivo sono il primo e il secondo comma dell'art. 2.
Art. 2 – Comunicazioni e adempimenti formali
Comma 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Il punto b) stabilisce dunque come termine quello di presentazione della prima dichiarazione utile. Dove si trova il riferimento di questo?
Dispone il d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, all'art. 2, che
Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta."
Eccoci dunque a quel 30 settembre che tradizionalmente segnalavamo nello scadenzario della remissione in bonis.
Ma dall'anno scorso questo termine è stato spostato: la legge di bilancio 2018 (legge del 27/12/2017 n. 205) prevede al comma 932 che
932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [si tratta della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute – n.d.r.] … il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 e' fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, e' fissato al 31 ottobre.
Ecco dunque spiegato perchè dall'anno scorso, e così quest'anno, il termine della remissione in bonis non è l'ultimo giorno di settembre bensì quello di ottobre.
Ora, questo slittamento – come affermato con chiarezza dalla norma – vale finchè sussiste l'obbligo del c.d. spesometro, proprio per evitare accavallamenti negli adempimenti fiscali.
La medesima legge di bilancio, al comma 916, stabilisce però l'abrogazione espressa dell'art. 21 citato sopra:
916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato.
In conclusione: è confermato che ancora per quest'anno, 2018, la scadenza per la remissione in bonis – in quanto segue quella della dichiarazione dei redditi – è fissata al 31 ottobre.
Ma … c'è un "ma".
Che prende la sostanza del secondo comma dell'articolo 2 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, citato in apertura. Il comma è infatti espressamente dedicato al'istituto del 5 per mille e recita:
Comma 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Ed è così fugato il dubbio sorto leggendo lo scadenzario del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti, riepilogando:
– il termine del 30 settembre (spostato all'1 ottobre perchè cade di domenica) vale per le a.s.d. che intendano regolarizzare la propria posizione relativamente a errori nell'iter per la domanda del 5 per mille (mancata domanda di iscrizione entro il 7 maggio 2018, omessa presentazione della dichiarazione integrativa entro il 30 giugno 2018, omessa presentazione della fotocopia della carta di identità)
– lo slittamento del termine al 31 ottobre vale per gli altri inadempimenti formali, in particolare, per quanto riguarda le a.s.d., la mancata presentazione del modello EAS nei termini voluti dalla legge (entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione sportiva o dall'inizio dell'attività).