Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
Premesso che non è chiaro dal quesito se l’ente in questione svolge o meno attività commerciale, e se sì, se abbia optato per il regime forfetario ex Legge n. 398 del 16.12.1991.
Le somme che avanzano dalla manifestazione organizzata, al netto delle spese sostenute, devono essere finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.
Non vi è un limite al saldo attivo del conto bancario dell’Associazione; vi sono limiti, pena, in caso di verifica dell’irrogazione di sanzione da Euro 258,22 ad Euro 1.032,92, nel far transitare in entrata e in uscita in modo non tracciabile le somme, limite che dal 1 gennaio 2015 è stato innalzato a Euro 1.000,00.
Precisiamo che non è sufficiente, ai fini della de-commercializzazione delle quote incassate in relazione all'organizzazione di tornei, che il soggetto che paga le quote sia tesserato per la medesima Federazione Sportiva Nazionale.
Occorre anche verificare il possesso, da parte dell'ASD, di tutti i requisiti che la qualificano, recependo nello statuto tutte la clausole ex art. 148, c. 8, T.U.I.R., registrando lo statuto presso l'Agenzia delle Entrate, inviando il Modello EAS ed iscrivendo la stessa Associazione al Registro CONI.
In assenza anche di solo uno dei suddetti requisiti le quote incassate per il torneo, superando i costi di diretta imputazione (art. 143 TUIR) diverrebbero commerciali.
Le Associazioni sportive dilettantistiche possono ricevere erogazioni in denaro, come indicato all’art. 15, comma 1, lettera i-ter), D.P.R. 917/86.
Ai fini della deducibilità dal reddito per il soggetto erogatore, la liberalità deve essere effettuata tramite banca, ufficio postale e altri sistemi di pagamento stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
La detrazione dall’Irpef sarà del 19% dell’erogazione, calcolata sul limite massimo di Euro 1.500,00, per ciascun periodo d’imposta.
Attenzione che l’ente erogante deve tenere una complessa contabilità, strutturata in scritture contabili e bilancio, al fine di consentire la deducibilità della liberalità.