Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

La legge non richiede espressamente che a fronte del compenso venga emessa ricevuta, e la presenza di un contratto e dei pagamenti tracciabili rende comunque individuabili i pagamenti.
Ciò premesso ricordiamo che, a tutela dell'associazione sportiva tenuta all'effettuazione della eventuale ritenuta d'acconto, la ricevuta di accettazione del compenso non si configura come una semplice dichiarazione del percipiente di aver ricevuto l’importo indicato ma deve contenere l’autocertificazione dei redditi da prestazioni sportive dilettantistiche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 69 comma II T.U.I.R., disposizione che, come noto, individua la soglia di imponibilità fiscale dei compensi, rimborsi e indennità previsti dall’art. 67 comma I lett.m) T.U.I.R. (10.000 euro a partire dall’anno di imposta 2018 per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018; 7.500 euro per i periodi di imposta precedenti).
E' quindi assolutamente opportuno che il percipiente dichiari – consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi riconosciuti per l’attività sportiva dilettantistica in favore della a.s.d. / s.s.d. – di avere o di non avere percepito redditi per prestazioni sportive superiori alla predetta soglia di imponibilità: tale attestazione deve risultare all’atto di ogni singolo pagamento e quindi in riferimento al momento, nel corso dell’anno, nel quale viene erogato il compenso.
Lo scopo evidente è quello di consentire alla a.s.d. / s.s.d. di assolvere correttamente agli obblighi del sostituto di imposta e nel caso di superamento della soglia di trattenere gli importi dovuti a titolo di ritenuta e addizionali sulla parte eccedente e corrispondere al collaboratore l’importo netto.
Tra gli obblighi del sostituto di imposta vi è inoltre quello di certificare i compensi corrisposti a ogni singolo prestatore nell’anno di imposta: l’obbligo si riferisce ai redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e anche ai redditi diversi, tra i quali rientrano i compensi sportivi dilettantistici. Le a.s.d. / s.s.d. devono provvedervi in ogni caso, anche se non siano superati i limiti della soglia di imponibilità, come espressamente previsto dal regolamento di attuazione dell’art. 25 L.133/99 (D.M. n. 473/99 art. 2 comma 3).
La ricevuta dunque assume rilevanza anche per il corretto assolvimento di tale prescrizione, in quanto, attraverso l’autocertificazione resa dal percipiente nelle ricevute sottoscritte all’atto di ogni singolo pagamento, si potranno attestare tutti gli importi corrisposti nel corso dell’anno e, per quelli eccedenti, anche le ritenute e le addizionali operate.
La ricevuta, in definitiva, proprio per le dichiarazioni che deve contenere e per le funzioni cui assolve, ancorché non obbligatoria è estremamente utile per la corretta gestione dei rapporti con i prestatori di attività sportiva dilettantistica: sia per attestare il superamento della soglia di imponibilità, sia per compilare e trasmettere la C.U. (sempre obbligatoria) e presentare la dichiarazione modello 770 (dovuto solo se siano state operate ritenute).
A questo proposito ricordiamo che Fiscosport mette a disposizione il Modulo di certificazione aggiornato con la nuova soglia di euro 10.000 e i link ipertestuali alle addizionali applicabili in relazione alla residenza del percipiente, utile strumento per la registrazione dei dati e per la successiva compilazione e trasmissione della Certificazione Unica.