Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Il quesito ripropone la questione relativa alla distinzione fra lo status di socio e quello di tesserato (analizzata approfonditamente in precedenti Newsletter, a cui si rimanda; da ultimo si veda Soci e Tesserati – Risposta al Quesito dell'Utente n. 20778, in Newsletter n. 1/2019, e Soci e tesserati di un'associazione culturale – Risposta al Quesito dell'Utente n. 19003, in Newsletter n. 21/2018).
Seppure le due qualifiche possano coincidere, si tratta di situazioni che non debbono essere confuse, presentando caratteristiche differenti.
Il tesseramento è un rapporto – di durata annuale – che intercorre, perlopiù, fra organismo affiliante e soggetto fisico interessato a praticare un'attività sportiva, con la collaborazione del sodalizio sportivo.
Al perfezionarsi di tale rapporto consegue il riconoscimento di uno status, ovvero l'attribuzione di una pluralità di diritti e doveri in capo al soggetto tesserato. Con riguardo ai primi, si pensi al diritto a partecipare alle competizioni e a vedersi riconosciuti i risultati, all'attribuzione di una serie di tutele (tutela assicurativa, sanitaria e, per i professionisti, previdenziale); relativamente ai secondi sono da ricordare: il vincolo sportivo – limitato ai dilettanti – e il vincolo di giustizia.
La qualifica di socio presuppone la conclusione di un contratto fra il sodalizio sportivo e il soggetto intenzionato a farne parte, condividendo le finalità dell'ente. E' possibile che l'aspirante socio non sia invero interessato alla pratica sportiva, bensì solo all'attività associativa. In tal caso, è verosimile che non intenda perfezionare il tesseramento.
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso e di esclusione dall'associazione. Le ipotesi e le modalità di "uscita" dall'associazione sono regolate nell'ambito dello statuto, essendo rimesse all'autonomia negoziale.
Fatte queste sintetiche, seppure doverose, premesse, è possibile rispondere alle richieste del lettore.
Se, da un lato, non può essere imposto al tesserato di diventare socio proprio in virtù della natura negoziale del rapporto associativo, dall'altro, può essere chiesto all'associazione o alla società sportiva dilettantistica di tesserare i soci (è il caso della FIT e di altri organismi affilianti), trattandosi di un atto volto a fare entrare nel mondo sportivo tali soggetti. L'organismo affiliante può avere interesse al tesseramento del maggior numero di soci dei propri sodalizi, considerata la finalità di tale atto, volto a consentire (attraverso l'ente affiliante) l'ingresso nel mondo sportivo dei soggetti fisici.
Se, pertanto, la qualifica di teserato è necessaria per potere entrare a far parte dell'ordinamento sportivo, non può dirsi altrettanto con riguardo allo status di socio.
La necessità di avere un numero congruo di soci è tuttavia riconducibile al necessario rispetto del principio di democraticità imposto dalla legge (art. 90, comma 18, l. 289/02) ai sodalizi sportivi per potere ottenere il riconoscimento della natura di ente sportivo dilettantistico (attraverso una regolare iscrizione al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI). Il citato principio, finalizzato ad assicurare una condivisione delle decisioni, impone una regolare convocazione dell'assemblea rivolta a tutti i soci (secondo le modalità indicate dallo statuto).
Il principio di democraticità si intende osservato qualora tutti i soci siano messi nelle condizioni di partecipare alle assemblee, indipendentemente da quanti effettivamente vi partecipino. E' oltremodo evidente, a tal fine, la necessità di dimostrare di avere un numero congruo di soci, potenzialmente in grado di esprimere le proprie idee in sede assembleare.
Qualora vi siano tesserati non interessati a rimanere soci potrebbero presentare le dimissioni (secondo quanto indicato in statuto) o, ove ricorressero le condizioni (statutarie), essere esclusi, ovviamente soltanto per il futuro, non essendo possibile modificare con effetto retroattivo questo tipo di rapporti caratterizzati, come detto, da autonomia negoziale.
Qualunque sia la soluzione scelta, è necessario ricordare che i soci uscenti non possono ottenere le quote versate.
Le quote pagate sia dai tesserati che dagli associati possono essere decommercializzate solo se lo statuto contiene le clausole di cui all'art. 148, comma 8, T.U.I.R. Al fine di rispettare la citata disposizione normativa, è opportuno ribadire la necessità di fare attenzione alla data esatta in cui viene perfezionato il tesseramento e il contratto associativo.