Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

La risposta – positiva o negativa – dipende dalle variazioni che lo Statuto ha apportato, in quanto non tutte le modificazioni rilevano ai fini EAS.
Ricordiamo anzitutto quali sono i casi che impongono a un ente associativo di ripresentare il Modello EAS e quando invece si sia esonerati da quest'onere.
Come è noto, a regime va presentato entro 60 giorni dalla costituzione della a.s.d. e una volta inviato non è necessario ripresentarlo, salvo che
– vi sia stata la perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria: e in questo caso l'invio va fatto entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”;
– siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati.
Se le variazioni sono avvenute nel corso del 2018, a prescindere dal periodo di durata dell'esercizio sociale il termine di presentazione del nuovo Modello è il 1 aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica).
Si tenga conto che:
a) quando si verifica l'ipotesi di ri-presentazione del Modello EAS, è necessario compilare tutti i campi, compresi quelli relativi ai dati che non hanno subito modifiche.
b) non tutte le variazioni richiedono l'invio di un nuovo modello.
La normativa non elenca i casi che richiedono la ripresentazione del Modello, e indica invece le sole variazioni che non comportano questo onere: sono quelle che interessano i seguenti punti:
- importo dei proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20);
- costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi (punto 21);
- dati relativi all'ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente (punto 23);
- numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso (punto 24);
- importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
- importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31);
- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate (punto 33)
Inoltre, con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E, l’Agenzia delle Entrate, ha previsto altre due ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo Modello EAS:
- in caso di variazione dei dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA etc.), e
- in caso di variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente.
in quanto tali modifiche sono state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i modelli AA5/6 o AA7/10.
Fin qui la regola generale.
È tuttavia previsto un Modello EAS semplificato per quegli enti iscritti in pubblici registri, i cui dati e notizie rilevanti ai fini fiscali sono pertanto già in possesso di un’Amministrazione pubblica: tra questi vi sono le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI (per l'elenco competo si v. qui).
Costoro possono avvalersi della compilazione c.d. "light" che prevede la sola indicazione, oltre ai dati della parte anagrafica (quelli identificativi dell'ente e quelli del rappresentante legale), dei dati relativi ai campi 4 – 5 – 6 – 20 – 25 – 26.
Da quanto sopra – e torniamo così al quesito iniziale – si ritiene pertanto che se lo statuto non varia le condizioni previste da uno di questi campi non vada inviato un nuovo Modello EAS.