Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Per rispondere al quesito del gentile lettore, che chiede di conoscere le norme che regolano l’obbligatorietà della consegna in originale del certificato medico, è necessario distinguere tra attività agonistica e non agonistica.
Per quanto concerne la prima – l’attività agonistica – la fonte normativa si riviene nell’art. 5, D.M. 18 febbraio 1982, ove si stabilisce che il certificato medico deve essere consegnato alla società sportiva, la quale è obbligata a conservarlo: “La presentazione, da parte dell’interessato, dei predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la sportiva di appartenenza.” Ben si comprende anche la ratio di questa disposizione: si tratta di un’idoneità specifica per una singola e specifica disciplina sportiva.
Che fare se un atleta pratica più sport agonistici con società diverse?
Trattandosi di discipline diverse, l’art. 3 del decreto ministeriale di riferimento stabilisce che “Nel caso in cui l’atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale. La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport”; questo ovviamente purché l’atleta abbia specificato che intende praticare più sport, specificando quali. In questo caso – la pratica di più sport – la soluzione più corretta è quella di chiedere al medico di rilasciare più copie in originale.
È da salutare con favore la circostanza che molte società sportive stiano passando a sistemi informatici che permettono di caricare una scansione del certificato, rendendo ancora meno necessaria la copia cartacea; nella stessa direzione si stanno muovendo anche alcune Regioni: citiamo qui la Regione Marche, ad esempio, che ha istituito il Registro regionale informatico centralizzato in cui inserire le certificazioni di idoneità sportiva alla pratica agonistica.
Per quanto riguarda l’attività non agonistica, la normativa non specifica chiaramente se la società sportiva debba ricevere l’originale o una copia del certificato medico.
Generalmente – trattandosi di una certificazione non specifica, che consente la pratica di diverse attività sportive – il certificato medico viene considerato in questo caso un documento personale dell’atleta, che questi può trattenere in originale, consegnandone una copia alla struttura sportiva.
Si ricorda in chiusura
- che un’eventuale autocertificazione del proprio stato di salute non ha alcun valore essendo nulla;
- che quanto sopra è riferito agli atleti tesserati; per l’attività ludico-motoria – vale a dire quella praticata a livello individuale o collettivo da soggetti non tesserati FSN, EPS, o DSA e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento psico-fisico – il Decreto Balduzzi ha soppresso l’obbligatorietà del certificato medico, che pertanto rimane facoltativo; se comunque venisse richiesto, si ricorda che lo stesso deve essere rilasciato su modello predefinito e immodificabile previsto dallo stesso Decreto Balduzzi.
Per un approfondimento di quanto qui indicato si consiglia la lettura dell’articolo di B. Agostinis, Il certificato medico sportivo nell’agonismo e nel non agonismo