Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Con specifico riferimento ai sodalizi sportivi dilettantistici che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario ex l. 398/1991, ai sensi del comma 2 dell’articolo 25 della l. 133/1999, non sono imponibili ai fini IRES e IRAP: i proventi realizzati in concomitanza di eventi sportivi, nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali quali, ad esempio la vendita di gadget o la somministrazione di alimenti e bevande.
Il numero di manifestazioni sportive non può essere complessivamente superiore a 2 per anno e l’ammontare complessivo dei proventi derivanti dalle attività commerciali non può essere superiore a euro 51.645,69 (non in relazione al singolo evento ma complessivamente per l’insieme delle attività organizzate).
I proventi conseguiti entro tale importo massimo non concorrono alla determinazione del plafond pari a euro 400.000,00 di cui alla l. 398/1991 (comma 5, articolo 1, d.m. 473/1999).
In altri termini, le attività come quelle di somministrazione di alimenti e bevande sono, ai fini fiscali, attività commerciali e imponibili ai fini delle imposte dirette (sul reddito) e ai fini IVA. Ma se tali attività sono rese in concomitanza di manifestazioni sportive, da sodalizi che hanno optato per il regime ex l. 398/1991, vige (nei limiti quantitativi sopra esposti) la non imponibilità ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) mentre resta quella ai fini IVA, salvo il caso in cui il sodalizio svolga tale (ed eventualmente ogni altra) attività commerciale in via meramente occasionale, e non disponga nemmeno di partita IVA.
Se la somministrazione deve essere intesa come fornitura e servizio di prodotti alimentari confezionati, pronti o che necessitano di una preparazione minima e che sono destinati ad essere consumati sul posto (il bar che offre caffè, gelati, panini o bibite, ad esempio), la ristorazione invece presuppone una trasformazione delle materie prime e un servizio (al tavolo) più articolati e specifici. Motivo per cui, a giudizio di chi scrive, per la somministrazione l’occasionalità potrebbe essere sostenuta mentre per la ristorazione sostenere l’occasionalità parrebbe decisamente più difficile.
Sempre ai fini IVA resta infine la delicata questione relativa alla connessione delle attività commerciali di cui sopra con le attività istituzionali, sportive, del sodalizio, argomento di cui abbiamo scritto più volte e che non ci pare necessario o comunque opportuno affrontare nuovamente in questa sede. Anche perché ritenendo effettivamente operante tale distinzione (e abbiamo espresso chiaramente le nostre perplessità in merito) nel caso in esame sarebbero comunque necessari ulteriori elementi quantitativi e qualitativi sull’evento specifico per poter formulare un’ipotesi di risposta.