Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il legislatore della riforma ha espressamente vietato lo svolgimento di un’attività lavorativa e la contestuale erogazione di prestazioni “a titolo volontario” a favore dello stesso ente.
Il riferimento è all’art. 29 (comma 3) del d. lgs. 36/21, il quale dispone che:
“Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.
Alla luce di tale previsione normativa, la scelta di inquadrare la segretaria come volontaria “sportiva” (purché svolga mansioni funzionali e finalizzate all’attività sportiva) non consente di retribuirla per l’attività di istruttore, considerata l’incompatibilità fra prestazioni di volontariato sportivo e rapporto di lavoro, tesa a evitare la presenza di “zone grigie”.
Il sodalizio sportivo dovrà, pertanto, decidere se retribuire entrambe le attività svolte o qualificarle come prestazioni rese “a titolo volontario”.
In quest’ultimo caso, trattandosi di prestazioni relative ad attività istituzionali (tipicamente istituzionali quelle dell’allenatore e “collegate” alle attività istituzionali quelle rese dalla segretaria), riconducibili a un rapporto di “volontariato sportivo” sono soggette alla regolamentazione dettata dalla disposizione sopra citata, che impone ai club sportivi di assicurare i volontari per responsabilità civile, nonché limita la possibilità di erogare ai medesimi i rimborsi delle spese sostenute solo in presenza di determinate condizioni (amplius, v. l’art. di B. Stivanello, Rimborsi spese forfetari ai volontari).
Laddove, invece, si trattasse di collaboratori, le cui prestazioni rese a titolo gratuito sono totalmente estranee alle finalità istituzionali, sembra potersi escludere tali forme di collaborazioni dalla disciplina sopra citata. Al riguardo, è importante ricordare l’opportunità di fare sottoscrivere al volontario una dichiarazione da cui emerge l’assenza di retribuzione, al fine di evitare possibili contenziosi sul punto o la riqualificazione in caso di accertamento, considerata la presunzione di onerosità accolta nel diritto applicato e la comunicazione dei dati di tali volontari nel RASD.
Per mero scrupolo, sembra opportuno precisare che qualora il gentile lettore – con il riferimento all’attività di segreteria – volesse riferirsi all’attività svolta da un segretario/dirigente eletto, non sussiste alcun profilo di incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa per lo stesso sodalizio, dovendosi distinguere il rapporto di volontariato dal ricoprire una carica a titolo gratuito (amplius, sul punto: Confermata la compatibilità tra lavoro sportivo e cariche sociali e nota del Ministero dello sport n. 2830 del 4/12/2023, Comunicazione CONI del 1/02/2024).
Al fine di offrire una panoramica delle figure di volontari che possono operare presso i sodalizi sportivi è doveroso, infine, ricordare la situazione in cui l’associazione sportiva dilettantistica costituisca anche un’APS.
In tal caso, trovano applicazione le norme emanate dal Codice del terzo settore sul punto (art. 17 CTS), che definisce il volontario nei seguenti termini:
“Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
È evidente che, anche ai sensi di quest’ultima disposizione, l’attività del volontario – che può prestare la propria attività solo se iscritto in un apposito registro istituito presso l’ente che vuole avvalersi delle sue prestazioni – non possa essere retribuita, considerata la natura volontaria e gratuita della prestazione resa.
Diversamente dall’art. 29 del d. lgs. 36/21, che consente l’erogazione di rimborsi forfetari (nel rispetto delle condizioni indicate dalla legge), è possibile rimborsare al volontario solo le spese sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.
Analogamente a quanto disposto per volontari sportivi, è vietato il cumulo di attività resa a titolo volontario e lavorativo per lo stesso ente.
Regole specifiche sono dettate per consentire – ai lavoratori subordinati che intendono svolgere attività di volontariato presso un Ets – di beneficiare delle possibili situazioni di flessibilità di orario di lavoro o di turnazione previste dai contratti o dagli accordi collettivi, purché compatibili con l’organizzazione aziendale.