Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
In attesa che la s.s.d. inizi a esercitare la promozione “istituzionale” di attività sportive dilettantistiche (riconosciute), nulla vieta alla stessa di avviare attività di vendita on line di materiale sportivo qualora, ovviamente, detta attività sia espressamente prevista dallo statuto societario vigente.
Per tale attività, indubbiamente e strettamente “commerciale”, sarebbe necessario osservare le ordinarie regole in vigore in materia contabile e fiscale, senza poter beneficiare di alcuna agevolazione o di alcun favor connesso allo status di s.s.d., non essendo, di fatto, promossa alcuna disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta, e ciò fino a quando la s.s.d. non svolgerà attività di carattere istituzionale.
Conseguentemente si ritiene che, nel momento in cui saranno avviate le attività sportive, la s.s.d. per tali attività, pur permanendo per esse il carattere “commerciale”, potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/1991 previa verifica della “connessione” delle stesse attività a quelle sportive in coerenza con quanto indicato al paragrafo 6.2 della Circolare Agenzia Entrate n.18/E del 1 agosto 2018.
In riferimento poi alla posizione del socio e amministratore, a seguito dell’avvio di attività nel settore del “commercio”, l’unico socio e amministratore della s.s.d. sarebbe “naturalmente” obbligato alla iscrizione presso la “gestione INPS commercianti”, per l’attività svolta di gestione societaria, indipendentemente dalla percezione o meno di compensi a fronte di tale attività. A seguito della corresponsione di emolumenti connessi alla carica di amministratore, sorgerebbe poi l’ulteriore contribuzione alla “gestione separata INPS”, pur essendo tale obbligo (doppia contribuzione) oggetto di fortissima discussione in dottrina e in giurisprudenza (da ultimo si confronti la recentissima ord. n. 1759 della Corte di Cassazione, pubblicata lo scorso 27 gennaio 2021).
Se però il soggetto, come descritto nel quesito, fosse occupato in maniera prevalente nell’esercizio di altra attività lavorativa rispetto alla gestione societaria della s.s.d. in questione, nel caso specifico quella di professionista iscritto a specifica Cassa autonoma di Previdenza (consulente del lavoro – ENPACL), l’obbligo della contribuzione alla “gestione INPS commercianti” verrebbe meno così come quello della contribuzione alla “gestione separata INPS”, nel caso di corresponsione di compensi.
Questi ultimi, in particolare, sarebbero “attratti” nei redditi di lavoro autonomo ordinariamente prodotti dal consulente del lavoro e quindi assoggettati alla contribuzione ENPACL. Resta in ogni caso da verificare la compatibilità della carica di socio e amministratore unico di s.s.d. con l’esercizio della professione regolamentata di consulente del lavoro.
Per maggiori approfondimenti in merito alle questioni inerenti all’iscrizione INPS si rimanda il lettore al contributo di Maurizio Falcioni, Iscrizione INPS commercianti del socio lavoratore nella s.s.d.