Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La disciplina codicistica delle associazioni (soprattutto se prive di personalità giuridica) è molto scarna; proprio a causa dell’assenza di regole dettagliate, la regolamentazione dell’ordinamento interno dei sodalizi è rimesso all’autonomia privata.
Conseguenza di ciò è la possibilità di regolare autonomamente, all’interno del proprio statuto, molteplici aspetti della vita associativa, tra cui lo scioglimento dell’associazione per “inattività”.
Il fatto che il codice civile conceda ampia autonomia statutaria relativamente alla vita associativa non esime dall’osservanza dei requisiti indicati dall’art. 90 l. 289/02, il cui rispetto è necessario per ottenere la natura di ente sportivo dilettantistico, attraverso l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI (d’ora in poi Registro CONI).
Il regolamento di funzionamento di quest’ultimo (emanato con delibera n. 1574 del 18 luglio 2017) non contiene un’espressa previsione relativa allo scioglimento dell’associazione per inattività dell’ente; nonostante l’assenza di una simile disposizione, pare potersi evincere che l’operatività dell’associazione sportiva dilettantistica costituisca un requisito necessario per mantenere l’iscrizione al Registro, presupposto del riconoscimento sportivo.
La circostanza per cui il citato regolamento attuativo subordini l’iscrizione al Registro CONI degli enti sportivi dilettantistici in possesso di determinati requisiti, tra i quali (oltre al rispetto dell’art. 90 l. 289/02), lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo di appartenenza (art. 3 lett. e), depone nel senso della necessaria attività del sodalizio sportivo. La perdita di uno dei requisiti (anche lo svolgimento di attività sportiva e didattica), d’altra parte, determina (art. 6) la cancellazione dell’ente e la perdita delle agevolazioni fiscali.
Relativamente al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, mancando ancora una disciplina attuativa del decreto legislativo 39/2021, non è possibile conoscere come sarà disciplinato un simile aspetto (sul punto si v. tuttavia P. Sideri, “Attività sportiva” o “attività didattica”: la Riforma dello sport chiarisce).
Non può, infine, trascurarsi la circostanza per cui il decreto legislativo n. 39/2021, ove è contenuta la disciplina del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, troverà applicazione a far data dal 31/12/2023 e nelle more la disciplina attuale potrebbe essere modificata.