Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il lettore, ipotizzando la possibile esclusione del socio attraverso il mancato rinnovo del tesseramento, sembra confondere – almeno nella formulazione del quesito – lo status di socio e di tesserato.
Il tesseramento, di durata annuale, è un atto che consente di entrare a fare parte del mondo sportivo, al perfezionarsi del quale si ottiene uno status di tesserato, ovvero un insieme di diritti e doveri, sui quali non è possibile dilungarsi in questa sede.
La qualifica di associato, che si ottiene attraverso un atto diverso e distinto, ovvero attraverso la domanda di ammissione a socio, consente di fare parte della compagine sociale solo a chi è interessato alla vita associativa e alle finalità del sodalizio sportivo.
Nonostante si tratti di atti distinti, con caratteristiche e finalità diverse (sul punto si rinvia a Differenza tra socio e tesserato in una a.s.d.), è possibile che il tesserato sia anche socio. Alcune federazioni presuppongono una simile situazione, ma non il contrario, potendo regolare solo il rapporto sportivo, ma non quello associativo, rimesso all’autonomia privata.
Lo status di associato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso o di esclusione.
Tutto il rapporto associativo, dalla domanda di ammissione alle modalità di esclusione del socio, è regolato dallo statuto.
Da ciò si evince anche che la risposta alla richiesta del lettore, relativa alle possibili modalità di esclusione dell’associato (senza ricorrere alla procedura di esclusione), si trova leggendo il proprio statuto.
Tale documento dovrebbe disciplinare in modo dettagliato tutto il rapporto associativo, la modalità di ammissione, i diritti e i doveri di ogni socio, nonché la procedura per l’esclusione.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, normalmente è prevista l’esclusione del socio che ha tenuto comportamenti scorretti e contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, tra i quali può rientrare una squalifica per doping, e l’esclusione del socio moroso.
Tale situazione consiste nell’escludere il socio in caso di mancato pagamento della quota associativa (non di tesseramento); una simile causa di esclusione deve essere portata a conoscenza dell’interessato, il quale ha diritto di impugnare il provvedimento di esclusione.
Simili considerazioni possono essere solo di ordine generale, considerato che, come detto, tutta la procedura è regolata dallo statuto.
Al fine di capire quale procedura adottare per allontanare il socio, il gentile lettore deve verificare le previsioni statutarie perché ogni associazione può disciplinare diversamente tali aspetti, essendo tale materia rimessa all’autonomia negoziale.
Qualunque sia la procedura adottata, è opportuno ricordare che il socio uscente da un’associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica (l’art. 24 c.c. dispone che “Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”) o da una priva di personalità giuridica (ai sensi dell’art. 37 c.c. “I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso”) non può chiedere e ottenere la restituzione delle quote versate.