Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Il lettore ci offre lo spunto per approfondire i requisiti della normativa di cui all'art. 67, lett. m) del TUIR.
L’art. 67, lettera m), testualmente recita " Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: (omissis) m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche;”
Gli enti destinatari della normativa di favore sono:
– “cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche”;
– CONI, Federazioni sportive nazionali, UNIRE, enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (ovvero le ASD e SSD).
Inoltre, i soggetti beneficiari del compenso, nel primo caso, sono i direttori artistici e i collaboratori tecnici.
Pertanto, si ritiene che l’incarico di amministratore di un circolo culturale cui sia riconosciuto un rimborso forfetario (leggasi, compenso), non possa essere retribuito con il particolare regime di favore previsto dall’art. 67, lett. m).
Al riguardo, vedasi anche l’articolo pubblicato il 28/09/2009 sulla rivista online Fiscooggi edita dalla Agenzia delle Entrate, a firma di Sergio Mazzei http://www.nuovofiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/prestazioni-musicali-la-natura-determina-linquadramento-fiscale “I compensi corrisposti per l'attività di docenza ai corsi formativi a un soggetto che riveste anche la qualifica di direttore artistico di un coro non costituiscono redditi diversi ex lettera m) dell'articolo 67 del Tuir e non possono, conseguentemente, beneficiare del regime fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2. Ciò in quanto manca un'espressa attrazione tra le due categorie e la norma agevolativa ha carattere tassativo.
Inoltre, e per altri versi, i compensi corrisposti da un'associazione culturale ai docenti di musica per lo svolgimento della loro attività d'insegnamento non costituiscono redditi diversi ex lettera m) comma 1 dell'articolo 67 e non possono, pertanto, beneficiare del regime fiscale di cui all'articolo 69, comma 2. Ciò in quanto le prestazioni sono rese in favore di un'associazione, non compresa fra i soggetti espressamente individuati dalla norma. In effetti, chi gestisce corsi di studio inerenti la musica, corsi di aggiornamento, oppure fornisce un servizio di documentazione, lettura, assistenza e orientamento nel campo della musica non può ricondursi fra i cori, le bande musicali o le filodrammatiche.”
Infine, per completezza espositiva, si riporta la risposta alla Interrogazione n. 5-01033 della Camera, Reina ed altri: Problematiche relative all'applicazione delle agevolazioni tributarie in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche, resa alla VI Commissione – Mercoledì 16 maggio 2007.
“Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti, nel premettere che l'articolo 1, commi 188 e 299, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha introdotto agevolazioni fiscali e contributive per valorizzare il mondo culturale-dilettantistico, chiedono di conoscere quali soggetti possano essere ricompresi nella nozione di «collaboratori tecnici» e se i redditi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per attività non professionali non superiori a 7.500 euro siano da considerare esenti dagli obblighi di iscrizione e contribuzione Enpals.
L'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), stabilisce che costituiscono redditi diversi, fra l'altro, «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (…)».
In proposito, si precisa che possono qualificarsi come «redditi diversi» quei redditi che non siano riconducibili ad una diversa categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del TUIR (redditi di lavoro dipendente – articolo 49 del TUIR; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – articolo 50 del TUIR; redditi di lavoro autonomo – articolo 53 del TUIR).
In sostanza, possono essere qualificate come «redditi diversi» le somme che non siano erogate sulla base di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente fra il soggetto percipiente e gli enti indicati al citato articolo 67, comma 1, lettera m), ovvero sulla base di contratti di collaborazione riconducibili fra i «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» né costituiscano il corrispettivo per l'esercizio dell'arte o della professione svolta.Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha osservato, anzitutto, che attraverso l'utilizzo dell'inciso «finalità dilettantistiche» relativamente ai cori, bande musicali e filodrammatiche che erogano compensi ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR ha inteso espressamente evidenziare che detti enti debbono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica o musicale a carattere dilettantistico e, nell'ambito di tale attività, devono essere rese le anzidette prestazioni del direttore artistico e dei collaboratori tecnici.
I proventi, inoltre, devono essere corrisposti al direttore artistico ed ai collaboratori tecnici a fronte di prestazioni di «natura non professionale» intendendo con tale espressione che l'attività del direttore artistico o quella dei collaboratori tecnici considerata noia deve costituire (oggetto dell'arte o della professione abitualmente svolta dal soggetto percipiente.
In sostanza, sono escluse dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR le somme erogate a soggetti la cui attività artistica o musicale è resa in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche nell'ambito della stessa professione da essi svolta abitualmente in modo indipendente ed autonomo ad una potenziale pluralità di committenti.Per quanto riguarda più specificamente i soggetti ai quali la predetta norma si riferisce, si osserva che essi sono indicati tassativamente e sono individuati esclusivamente nel direttore artistico e nei collaboratori tecnici.
In particolare, per quanto riguarda i collaboratori tecnici, a parere dell'Agenzia, il tenore delle disposizioni in commento sembra riferirsi soltanto a quei soggetti che insieme al direttore artistico prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo contributi afferenti alla tecnica delle manifestazioni stesse.
Non rientrano, peraltro, nell'ambito della norma in esame i compensi eventualmente percepiti per prestazioni di carattere amministrativo-gestionale rese nei confronti dei cori, bande musicali e filodrammatiche, posto che l'inclusione dei, medesimi compensi nel novero dei redditi diversi è espressamente disposto solo per le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Per quanto concerne, in particolare, il quesito circa l'esenzione dagli adempimenti contributivi nei confronti dell'Enpals per le prestazioni lavorative rese nell'ambito di spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche da determinati soggetti, a condizione che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l'importo di 5.000 euro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha rappresentato che l'Enpals, con circolare n. 6 del 20 aprile 2007, nel definire il profilo oggettivo del campo di applicazione, ha chiarito che «ove nel corso dell'anno solare si sia superato il predetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti contributivi ed informativi conformemente alle norme ordinarie”.