Il quesito
Risposta di: Giuseppe TOMASSONI

La durata dell’esercizio sociale rappresenta uno degli elementi fondamentali che incidono sulla generale attività di gestione di un'Associazione, anche in considerazione del fatto che la definizione dell'esercizio sociale ha un riflesso diretto su uno degli obblighi di maggior rilievo, e cioè la redazione ed approvazione del rendiconto che trova espressa previsione sia nelle norme civilistiche che in quelle fiscali. In particolare, l’art. 20 comma 1 del Codice civile prevede che l’assemblea dell'Associazione debba essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Da un punto di vista fiscale, visto anche quanto previsto dall’art. 90 Legge n.289/2002, si ritiene invece di poter richiamare l’art. 148 del T.U.I.R. 917/86 che prevede l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Tuttavia, tali norme non contengono alcuna indicazione in merito al c.d. "esercizio sociale" con conseguente facoltà dell'Associazione di disciplinare tale aspetto nei termini ritenuti maggiormente aderenti alle proprie esigenze di gestione. La scelta di non far coincidere l'esercizio sociale all'anno solare potrà essere indifferentemente assunta sia in sede di costituzione che di successiva eventuale variazione. In tale ambito va evidenziato che in molti casi gli enti sportivi preferiscono rapportare il periodo temporale del rendiconto con quello sportivo, anche al fine di fornire una rappresentazione economico-finanziaria corrispondente al periodo di attività.
Nel caso prospettato quindi non si rinviene alcun divieto normativo ad una variazione dell'esercizio sociale, con conseguente possibilità di modificare lo stesso e passaggio da un esercizio corrispondente all’anno solare ad un esercizio che, sulla base delle informazioni fornite, potrebbe avere durata dal 01 settembre al 31 agosto dell’anno successivo (oppure dal 01 luglio al 30 giugno dell'anno successivo).
Da un punto di vista operativo, si ritiene quindi che l’Asd possa chiudere il prossimo esercizio al 31.12.2015 e provvedere a deliberare la suddetta variazione che determinerebbe una durata dell’esercizio successivo dal 01.01.2016 al 31.08.2016 (o al 30.06.2016, a seconda della decisione assunta). Successivamente andrebbe sostanzialmente a regime il nuovo esercizio sociale di durata pari a dodici mesi ma non corrispondente all'anno solare.
Da un punto di vista operativo, la decisione di variazione dell’esercizio sociale deve essere qualificata quale atto di straordinaria amministrazione. Sarà quindi necessario convocare un'assemblea straordinaria dei soci affinché questa assuma la relativa decisione con le maggioranze qualificate previste per tale tipologia di atto, nei termini e modalità indicati nello Statuto. La decisione assunta risulterà da apposito verbale a cui sarà allegata la copia dello statuto aggiornato, documenti che dovranno essere registrati presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate presentando:
- Verbale dell’assemblea straordinaria unitamente allo Statuto aggiornato, in duplice copia originale;
- Ricevuta di versamento dell’imposta di registro pari a € 200,00 unitamente alle marche da bollo da € 16,00 cadauna da applicarsi sugli atti di cui al punto precedente (in particolare, per ciascun documento sarà richiesto un bollo da € 16,00 ogni 100 righe);
- Apposito modello di richiesta di registrazione nel formato definito dall’Agenzia delle Entrate (Modello “RLI”).
In conclusione, al fine di fornire utili indicazioni a tutti i lettori potenzialmente interessati ai principali effetti determinati da tale variazione ed ipotizzando il caso di un’Associazione che sia anche titolare di partita Iva, si rileva che da un punto di vista fiscale:
- Il nuovo esercizio sociale avrà riflessi sulle dichiarazioni IRES e IRAP che andranno presentate con riferimento al nuovo esercizio. Ne deriva chiaramente anche una modifica della relativa scadenza di presentazione (il relativo termine di presentazione decorre dalla data di chiusura dell’esercizio).
- IVA-MODELLO 770-CU: in tale ambito, il nuovo esercizio sociale non produce particolari effetti in quanto la dichiarazione Iva (nei casi in cui sia prevista) ed i versamenti Iva mantengono le ordinarie scadenze così come il Modello 770 e le Certificazioni Uniche (relative ad esempio a compensi erogati agli sportivi dilettanti) andranno presentate alle ordinarie scadenze di legge ed in riferimento all’intero anno solare precedente.
- Applicazione Legge n.398/1991 e relativo plafond: da un punto di vista oggettivo, un’Associazione può applicare il regime agevolato qualora nel periodo di imposta precedente non abbia realizzato proventi da attività commerciali in misura superiore ad Euro 250.000,00. Si precisa che per periodo d’imposta è da intendersi non l’anno solare ma l’esercizio sociale (con relativo ragguaglio temporale qualora l’esercizio abbia una durata inferiore ai dodici mesi).