Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito del lettore riporta all'attenzione ancora una volta il tema dei cd. compensi sportivi.
Come già sottolineato in altre Newsletter (vedi Newsletter Monotematica n. 8/2014 e, da ultimo, Agostinis, Compensi a istruttori non soci e non tesserati, in Newsletter n. 20/2015), il presupposto per la percezione di tali somme non è la qualifica di associato, bensì il tipo di prestazione svolta.
La norma di riferimento (art. 67, lett. m, T.U.I.R.) considera redditi diversi, "le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati … nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
È evidente che il presupposto per la legittima percezione di tali somme sia lo svolgimento di un'attività fra quelle indicate. In particolare, deve trattarsi dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica nell'ambito del mondo Coni, ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, purché non costituenti – per il percettore – svolgimento della professione.
Con particolare riguardo "all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica", è opportuno considerare quanto disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001, secondo cui con tale espressione, si è voluto ricondurre nel sistema agevolato i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica e che svolgono funzioni indispensabili per la realizzazione dell'evento. Una simile definizione è chiarita anche dall'art 35 D.L. 207/2008, che, nell'elencare le attività che giustificano la percezione dei cd. compensi sportivi, include le attività di: formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, alludendo, verosimilmente, agli istruttori. In definitiva, sembra potersi ritenere che, oltre agli atleti, possono percepire compensi sportivi, gli allenatori / istruttori, i giudici di gara e i commissari.
In merito al caso prospettato dal lettore, si suggerisce molta prudenza.
Se le attività svolte dall'addetto al campo indicate nel quesito sono funzionali – e limitate – allo svolgimento delle gare (predisposizione delle panchine, montaggio e smontaggio della rete, installazione / accensione / prova del tabellone, pulizia dell'impianto prima e/o dopo la gara), potrebbero sussistere i presupposti per la legittima percezione – da parte sua – dei c.d. Compensi sportivi di cui al primo periodo della lettera "m" sopra riportata, trattandosi di attività indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica. In presenza di una simile situazione, non sono necessari adempimenti ulteriori rispetto alla predisposizione di una lettera d'incarico – firmata dall'associazione e controfirmata dal collaboratore – e al rispetto delle corrette modalità di pagamento e degli adempimenti tributari (CU, Mod. 770, ecc.)
Ove tali prestazioni, o parte di esse, siano rese indipendentemente dallo svolgimento di una gara, si potrebbe rientrare nella previsione della seconda parte della lettera "m", ovvero nella prestazione amministrativo/gestionale; in tal caso, poichè la norma richiede espressamente che si tratti di "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", sarà necessario instaurare il rapporto indicato e rispettarne gli adempimenti richiesti dalla normativa giuslavoristica, ovvero comunicazione preventiva al Centro per l'impiego, l.u.l., e le altre formalità illustrate negli articoli già pubblicati e sopra richiamati.