Il quesito
Un'a.s.d., beneficiaria del 5 per mille, ha in previsione di chiudere l'associazione e costituire una s.s.d.: l'attività sportiva sarà la stessa e presumibilmente anche la denominazione societaria non cambierà. Per quanto attiene al contributo 5x1000, si chiede se lo stesso possa essere girato alla nuova s.s.d. o se, venuta meno l'a.s.d., il contributo sia destinato ad andare perso.
Risposta di: Fabio ROMEI

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, concernente “finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l’anno finanziario 2010”, disciplina, tra l’altro, le ipotesi in cui i soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille all’atto dell’erogazione delle somme risultino aver cessato l’attività o aver cessato l’attività che dà diritto al beneficio.
In particolare, l’articolo 11, comma 5, del citato DPCM stabilisce che “L’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio”.
La disposizione in esame stabilisce, in sostanza, che nelle ipotesi su indicate le somme attribuite non dovranno essere erogate.
L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010 concernente “Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef” ha precisato che la cessazione dell’attività comprende tutti i casi di estinzione per qualsiasi causa del soggetto beneficiario.
L’espressione 'cessazione dell’attività' consente di ricondurre, peraltro, nella fattispecie in esame anche enti che, all’atto dell’erogazione delle somme, sono in fase di liquidazione e, pertanto, hanno di fatto cessato l’attività.
Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Terzo Settore e le Formazioni Sociali in risposta a uno specifico quesito sulle somme del 5 per mille non ancora incassate conferma non solo che "un'Associazione che ha cessato attività non ha più diritto alla corresponsione" ma aggiunge anche che non può neanche "devolvere il contributo".
Pertanto sia le somme già incassate, ma non spese, sia le somme destinate ma non ancora incassate NON possono essere devolute ad altra organizzazione.