Il quesito
Risposta di: Giuseppe TOMASSONI
In materia di agevolazioni fiscali previste in favore delle a.s.d., oltre al rispetto dei requisiti sostanziali, si ricorda che l’art. 30, D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, ha subordinato la possibilità di usufruire della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti, al rispetto dell’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscali rilevanti tramite il c.d. “modello EAS”.
Tenuto conto del quesito, la presente risposta si limiterà ad affrontare le problematiche relative a un’Associazione di nuova costituzione per la quale il termine di presentazione del modello EAS è fissato entro 60 giorni dalla costituzione.
A seguito dell’introduzione di tale adempimento, erano emersi dubbi in merito a quali potessero essere gli effetti di un eventuale mancato rispetto del termine di presentazione. Tali dubbi (e conseguenti preoccupazioni) hanno portato ad un intervento normativo, art. 2, I comma, del D.L. 2/3/12 n. 16, che ha previsto la possibilità di poter comunque godere delle agevolazioni provvedendo alla c.d. “remissione in bonis”, tramite i seguenti adempimenti:
1. inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione);
2. versando contestualmente una sanzione pari a € 250 (che non può essere oggetto di ravvedimento).
Nel quesito proposto dal lettore non vengono riportati i riferimenti temporali (data di costituzione, data di presentazione del modello EAS) né indicazioni in merito al periodo d’imposta (solare o a cavallo) al fine di poter calcolare l’eventuale termine per procedere alla “remissione in bonis”.
Possiamo quindi solo fornire indicazioni di carattere generale senza poter concludere con certezza se il termine di remissione in bonis sia ormai decorso. In particolare, al fine di tali verifiche, l'a.s.d. dovrebbe:
– verificare il termine di 60 giorni di scadenza per la presentazione del modello EAS;
– verificare quale sia il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine di cui al punto precedente (si ricorda che il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi scade entro il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio. In riferimento alle dichiarazioni da presentare per il periodo d’imposta chiuso il 31.12.2016, il termine è stato prorogato di un ulteriore mese e quindi scade il 31.10.2017).
Qualora da tali verifiche emerga che il termine di presentazione della prima dichiarazione utile non sia ancora scaduto, l’a.s.d. potrà certamente porre in essere una remissione in bonis dell’omesso adempimento relativo al modello EAS.
Si ritiene quindi che l’Ente, entro il suddetto termine di presentazione della prima dichiarazione utile, possa provvedere a ripresentare il modello EAS e a versare contestualmente la relativa sanzione di € 250. In mancanza di tali adempimenti, il modello EAS già inviato assume comunque valore per le operazioni poste in essere in data successiva alla relativa presentazione. Infatti, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio, in quanto, l’Ente potrà presentare il modello ed iniziare a godere delle agevolazioni anche successivamente, ma questo determinerà l’impossibilità di godere delle agevolazioni per le attività compiute antecedentemente alla relativa presentazione del modello EAS.
Le considerazioni sopra esposte ci consentono di concludere che :
– il modello EAS già presentato assume validità per le operazioni successive ma non può essere considerato una “remissione in bonis” in quanto non è stata versata la relativa sanzione;
– l’a.s.d. dovrà verificare quali siano i termini di “remissione in bonis” ed, eventualmente, entro tale data procedere a ripresentare il modello e a versare contestualmente la relativa sanzione.
In chiusura, si ritiene utile proporre anche alcuni esempi dei termini da rispettare per la c.d. “remissione in bonis” del modello EAS in riferimento all’ipotesi di a.s.d. che abbia l’esercizio d’imposta pari all’anno solare:
DATA COSTITUZIONE – TERMINE PRES. EAS – TERMINE REMISSIONE IN BONIS
01.05.2016 30.06.2016 30.09.2016
01.11.2016 30.12.2016 31.10.2017
01.05.2017 30.06.2017 31.10.2017
01.10.2017 30.11.2017 30.09.2018