Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La frequenza con cui giungono in Redazione quesiti relativi agli obblighi di dotarsi del dispositivo salvavita DAE dimostra come, a un anno di distanza dall'ultimo intervento normativo in materia, ancora non si siano del tutto dissolti i dubbi in capo ai dirigenti dei sodalizi sportivi. Per questo motivo riteniamo utile tornare sull'argomento, anche ribadendo concetti già esposti.
L'occasione ci è oggi offerta dal presente quesito, che richiede tuttavia una premessa, o più correttamente una considerazione circa lo svolgimento delle attività da parte della società sportiva che ha posto la domanda.
In particolare, si legge che il sodalizio svolge solo attività di scuola calcio. Sorgono spontanee alcune considerazioni, legate anche al nuovo Registro CONI. E' alquanto strano che un ente svolga solo attività di scuola calcio, senza partecipare ad alcuna manifestazione sportiva; quest'ultima attività deve, infatti, essere necessariamente essere effettuata per potere mantenere l'iscrizione al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche del CONI. La riforma di tale registro, voluta dall'attuale Presidente, presuppone che il sodalizio partecipi od organizzi manifestazioni sportive; al punto che, al fine di poterne verificare l'effettiva realizzazione, è prevista la necessaria compilazione di un "campo del Registro" dedicato proprio a quest'aspetto. In vista di un simile necessario adempimento, è necessario non sottovalutare un simile aspetto.
Con particolare riguardo alla specifica richiesta del lettore, è necessario analizzare i provvedimenti che impongono agli enti sportivi dilettantistici l'obbligo del defibrillatore, il Decreto Balduzzi in combinato disposto con il successivo – attuativo – decreto del 26 giugno 2017 "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche".
Il primo provvedimento, come si può ricordare, imponeva a ciascun sodalizio sportivo dilettantistico (ad eccezione di quelli praticanti sport a ridotto impegno cardiocircolatorio) di dotarsi del defibrillatore, prevedendo la possibilità, nel caso di utilizzo di uno stesso impianto da parte di più società, di associarsi per adempiere a un simile obbligo, nonchè la possibilità di demandare l'onere della dotazione del dispositivo salvavita al gestore dell'impianto.
E' oltremodo evidente che, affinchè la ratio di tutela della salute sottesa al provvedimento Balduzzi potesse trovare concreta attuazione, gli enti sportivi dilettantistici dovevano provvedere altresì ad assicurare un'adeguata manutenzione del dispositivo salvavita, oltre alla presenza di personale adeguatamente formato all'utilizzo del DAE. Tutti i predetti obblighi sono stati specificati dal successivo provvedimento normativo, attuativo del Decreto Balduzzi, ai sensi del quale l'obbligo di dotazione del defibrillatore si intende assolto da parte dei soggetti obbligati,
"a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata;
b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita' sportive con modalita' competitive ed attivita' agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche' durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche".
L'esclusivo riferimento, contenuto nei successivi articoli, alle gare sembra invero deporre nel senso di limitare l'obbligo del defibrillatore in presenza di competizioni sportive. Si legge infatti che "Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013" e che "Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013", nonchè "La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita' di cui all'articolo 1". E' necessario tuttavia considerare, da un lato, che un simile provvedimento normativo è attuativo del precedente decreto Balduzzi, il quale non è stato abrogato e, dall'altro, il riferimento – contenuto nel provvedimento emanato la scorsa estate – allo svolgimento di attività sportive con modalità competitive.
La circostanza per cui una parte significativa della giurisprudenza considera che l'allenamento non abbia solo la funzione di migliorare la tecnica della disciplina praticata, bensì anche la finalità di consentire all'atleta di valutare il livello della propria performance ("come se fosse in gara"), sembra suggerire un'interpretazione prudenziale delle disposizioni in materia di obbligo del defibrillatore secondo cui la dotazione di un simile strumento, unitamente alla presenza di personale adeguatamente formato al suo utilizzo, sarebbe auspicabile anche durante gli allenamenti. Interpretazione, del resto, in linea con la prescrizione del decreto Balduzzi secondo cui "la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti".