Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Il quesito del gentile lettore non specifica se l'a.s.d. sia in possesso di partita IVA o no.
Provvederemo pertanto a rispondere prevedendo entrambe le casistiche.
Preliminarmente, si precisa che viene esplicitamente definito “compenso” la somma erogata dall’Amministrazione Comunale: trattasi pertanto di una prestazione di servizi da inquadrare quale attività commerciale connessa agli scopi istituzionali (si ritiene che statutariamente l’a.s.d. svolga attività di danza sportiva).
a) A.s.d. con p. IVA
In questa ipotesi, l’a.s.d. dovrà emettere fattura, non trattandosi di un corrispettivo che può usufruire della decommercializzazione ex art. 148, co. 3, T.U.I.R., bensì di una prestazione di servizi; ai fini fiscali, l’operazione sarà tassabile ex L. 398/1991, ove sia stato effettuato l’esercizio dell’opzione.
Essendo il destinatario un ente pubbblico, dovrà essere emessa una fattura elettronica.
b) As.d. senza p. IVA
In questo caso, occorre emettere una ricevuta (non fiscale), che dovrà essere dichiarata quale “reddito diverso” per l’esercizio di attività commerciale non esercitata abitualmente (quadro RL del Modello Unico Enti non commerciali).
Inoltre: la ritenuta è in misura del 4% ed è applicabile sui contributi erogati da enti pubblici a favore di soggetti che operano nell’esercizio di attività commerciali: non applicabile nella presente fattispecie, in quanto trattasi di “corrispettivo” (o compenso).
Se fosse stata una Proloco o un’altra associazione a commissionare lo spettacolo, il documento da emettere sarebbe stato il medesimo.
Infine, ove il Comune non dovesse erogare un compenso, bensì un “contributo”, l’operazione non sarebbe di natura commerciale e non dovrebbe essere emessa fattura, nemmeno in caso di possesso della p. IVA.
Se questa fosse l’ipotesi, raccomandiamo peraltro grande attenzione e prudenza, perché ciò che rileva non è la denominazione (“compenso” o “contributo”) ma il fatto che esso sia erogato:
– a fronte di una prestazione o comunque di un impegno (come parrebbe essere il caso in esame, se il contributo è legato alla realizzazione della esibizione)
– indipendentemente da una specifica prestazione o impegno, quindi a semplice sostegno della a.s.d.
Si è quindi in presenza nel primo caso di un compenso, attività commerciale assoggettata a IVA se la a.s.d. è titolare di partita IVA, nel secondo caso di un contributo, provento non commerciale.