Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

La legge di bilancio 2019 (l .30/12/2018 n. 145 comma 646) ha esteso anche alle a.s.d. e s.s.d. l’esenzione dall’imposta di bollo a decorrere dal 1/1/2019: la modifica interviene sull’art. 27 –bis Allegato B d.p.r. 642/72 che individua atti, documenti e registri esenti dall’imposta in modo assoluto.
Nel dettaglio la disposizione comprende:
“… atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti …” dai soggetti esentati (in origine solo le ONLUS, poi, con l’art. 90 della L. 289/02 anche le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni ed ora, a seguito delle recente novella, anche le a.s.d. e le s.s.d. riconosciute dal Coni).
Pertanto, per rispondere nello specifico al quesito, dal 2019 vi rientrano le ricevute rilasciate dalle associazioni per le quote annuali così come già vi rientravano le ricevute rilasciate dagli enti o dalle federazioni per la quota di affiliazione annuale.
L’esenzione, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.18E del 1/8/2018 in relazione alle ricevute delle FSN e degli EPS – già esentati fin dalla L.289/02 – si riferisce sia ai documenti prodotti sia a quelli richiesti a fronte di somme erogate per indennità, rimborsi spese forfettari e analitici.
Si ritiene pertanto che le stesse conclusioni valgano anche per le a.s.d. e le s.s.d. a cui, a partire dal 2019, è stata estesa l’esenzione già prevista per le FSN e gli EPS.