Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

Quando si è descritto l'esempio delle "fatture emesse" ci si riferiva alla platea dei soggetti IVA che emettono le fatture (nei confronti delle a.s.d.) in quanto ammessi al regime forfetario ex articolo 1, commi 9-11 della legge n. 145 del 2018.
Questi contribuenti devono emettere una fattura per operazioni considerate fuori campo IVA e sono soggetti all'imposta di bollo.
Pertanto l'istruttore professionista (quindi dotato di partita IVA) che utilizza quel regime contabile dovrà emettere la fatture con imposta di bollo (se di importo superiore ai 77,47 euro).
Qualora una a.s.d. emettesse una fattura per un'operazione esente (tra quelle di cui all'art. 10 d.P.R. 633/72), non soggetta a IVA (perché mancante del presupposto della territorialità) quel documento dovrà essere soggetto all'imposta di bollo (se l'importo indicato è superiore ai 77,47 euro).
A ben vedere, per le operazioni "fuori campo IVA" (diverse da quelle ex art. 1, commi 9-11, legge 145/2018), la fattura non è necessaria e quindi si può ricorrere alla semplice ricevuta (esente da bollo) ancorché riferita a cessioni di beni o a prestazioni di servizi. Si pensi alla cessione di un bene strumentale acquistato ma destinato all'attività istituzionale di un ente non commerciale: l'operazione è da considerare fuori campo di applicazione dell'imposta perché effettuata da un soggetto non IVA.
Le associazioni sportive dilettantistiche, per effetto dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista nell'art. 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. 642/72, quando emettono una ricevuta per il pagamento di un corrispettivo specifico, "fuori campo di applicazione dell'IVA" ex art. 4 d.P.R. 633/72, non devono applicare l'imposta di bollo, in quanto la ricevuta è tra le certificazioni poste in essere (rectius certificano la ricezione di un corrispettivo specifico) dalle a.s.d.
Si tratta perciò di situazioni diverse.