Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Se a fronte della fornitura di merci e/o servizi non vi è alcuna controprestazione, è opportuno che tale liberalità sia contrattualizzata; a differenza l'inserimento di un segno distintivo del sostenitore comporta una controprestazione a cui faranno capo tutti gli adempimenti fiscali che ne scaturiscono:
emissione della fattura (elettronica o analogica in base al regime e ai limiti dimensionali imposti dalla normativa), liquidazione e versamento periodico dell’imposta sul valore aggiunto, versamento, in sede di denuncia dei redditi, delle relative imposte.
Quindi la differenza è tra erogazione liberale e pubblicità, dove,
- per erogazioni liberali intendiamo versamenti spontanei effettuati a favore di soggetti senza che vi sia alcuna controprestazione. Nel quesito non si specifica la forma giuridica delle aziende, per cui si rimanda alla lettura dell'art. 15, comma 1, lett. i-ter) del T.U.I.R., da cui si evincono le regole per poter detrarre il contributo (l'art. 78 del T.U.I.R. rimanda a tale articolo anche per i soggetti con imposizione Ires);
si ricorda che tali versamenti devono essere eseguiti tramite banca, ufficio postale o con altre modalità stabilite con decreto (a titolo semplificativo bonifici, carte di credito, carte di debito, bancomat, assegni non trasferibili);
- per spese di pubblicità/sponsorizzazioni intendiamo corrispettivi in denaro o in natura erogati alla associazione a fronte di una specifica attività di promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante.
Qui si aprono diverse fattispecie di sponsorizzazioni, tra cui annoveriamo, in quanto si avvicinano molto alla fattispecie proposta dal lettore, la sponsorizzazione “ufficiale”, definita tale in quanto lo sponsor fornisce beni e/o servizi generici, o la sponsorizzazione definita “tecnica”, ove lo sponsor si impegna a fornire beni e/o servizi allo sponsee, in genere materiale inerente all’attività dell’associazione, il tutto a fronte di un’esposizione dei propri segni distintivi.