Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito del lettore sembra fare riferimento ancora una volta all’inquadramento fiscale dei collaboratori; nonostante sia indicata semplimente la necessità di avere chiarimenti in merito al corretto inquadramento dei medesimi, è verosimile che si faccia riferimento all’inquadramento di natura fiscale.
Come sempre, è opportuno partire dalla norma che regola tale tipo di trattamento, l’art. 67, comma 1 lett. m, T.U.I.R. secondo cui
“Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni … nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
La specificazione indicata dalla norma secondo cui non possono essere erogati compensi sportivi, qualificati redditi diversi ove l’attività svolta si presti ad essere considerata come lavorativa, suggerisce particolare cautela in situazioni analoghe a quella esposta dal lettore.
Il possesso della laurea in Scienze motorie potrebbe costituire un indice di professionalità del collaboratore, considerato che il laureato in Scienze Motorie è intenzionato ad operare in ambito sportivo, è un professionista dello sport e come tale deve versare i contributi previdenziali (che non sono previsti nel caso di trattamento fiscale agevolato).
È evidente che una simile considerazione debba essere verificata con riguardo alla situazione concreta. E’ necessario pertanto analizzare le condizioni contrattuali pattuite (si pensi all’impegno profuso nell’ambito dell’associazione sportiva dilettantistica, alla eterodeterminazione – o meno – dell’orario, delle ferie e del corrispettivo) al fine di stabilire se l’attività svolta sia riconducibile all’ambito lavorativo, autonomo o dipendente. Con riguardo a quest’ultima tipologia non può trascurarsi la necessità di provare concretamente l’esistenza di una simile figura, posto che la presunzione di subordinazione introdotta dal jobs act per le collaborazioni coordinate e continuative “ordinarie” non trova applicazione, in ambito sportivo per le prestazioni rese a fini istituzionali, tra l’altro, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Alla luce della citata previsione normativa, i verificatori devono, pertanto, dimostrare l’esistenza di tutti i requisiti necessari a ravvisare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Dalla lettura del quesito pare invero doversi escludere l’esistenza di un rapporto lavorativo fra il sodalizio e l’allenatore, considerato che quest’ultimo è strutturato come docente di educazione fisica a tempo indeterminato. Se l’interpretazione della seconda parte del quesito è corretta, è necessario richiamare l’art. 90, comma 23, l. 289/02, secondo cui
“I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita’ nell’ambito delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purche’ a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita’ e i rimborsi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“.
Ai fini della legittima percezione dei compensi sportivi ammessi con espressa disposizione normativa, è necessario pertanto che l’allenatore, dopo avere comunicato la sua intenzione al proprio datore di lavoro, svolga l’attività sportiva in orari diversi da quelli lavorativi e senza pregiudicare l’attività professionale.
La precisazione, contenuta nella disposizione sopra citata, della necessaria gratuità della prestazione resa dai dipendenti pubblici, impone al sodalizio di agire con particolare cautela, al fine di evitare spiacevoli contestazioni. In particolare, è doveroso che l’ente specifichi, nell’ambito del conferimento dell’incarico all’allenatore, che le somme erogate costituiscono meri rimborsi ricondubili all’art. 67 T.U.I.R.
L’attività sportiva praticata, il pattinaggio artistico, del resto, giustifica la percezione delle somme di cui all’art. 67 T.U.I.R., essendo ricompresa nell’elenco delle discipline (ritenute sportive) redatto dal CONI.