Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

L’ammissione dei nuovi soci e – a contrario – il recesso sono tematiche su cui è necessario prestare la massima attenzione, posto che dalla qualifica di socio derivano conseguenze anche in ambito fiscale, tra cui la de-commercializzazione dei corrispettivi versati (ai sensi dell’art. 148 T.U.I.R). Entrambi gli aspetti devono essere regolati nello statuto, essendo rimessi all’autonomia negoziale dell’ente.
Con particolare riguardo alla richiesta del lettore, l’espressa previsione secondo cui l’ammissione dei nuovi soci è attribuita al Consiglio direttivo (chiamato a deliberare congiuntamente o disgiuntamente) non pare proprio consentire che sia demandata dal Presidente e solo “ratificata” in un successivo verbale del Consiglio Direttivo, per vari motivi.
Oltre all’espressa attribuzione, come detto, all’organo amministrativo anziché al Presidente, non sembra potersi condividere l’idea per cui la decisione assunta dal legale rappresentante vada registrata in un verbale del CD; il verbale redatto da tale organo presuppone invero che si sia svolta una riunione, durante la quale sia stata deliberata l’ammissione dei nuovi soci.
È inoltre probabile che la data di ammissione dei soci (da parte del Presidente) non coincida con quella in cui si riunisce il Consiglio Direttivo, che la recepisce nel proprio verbale. In tal caso, sorge il problema di determinare il giorno in cui l’aspirante socio diventa socio, ovvero stabilire se fare coincidere il suo ingresso con la decisione del legale rappresentante o con il momento in cui è ratificata dal Consiglio Direttivo (legittimato ai sensi dello statuto).
La determinazione esatta della data è un passaggio fondamentale per potere determinare l’attribuzione esatta dello status di socio, cui sono collegate, come detto, varie conseguenze, non ultima la de-commercializzazione del corrispettivo pagato oltre al diritto ad essere convocato all’assemblea (cui consegue l’elettorato attivo e passivo).
Alla luce di simili considerazioni, non pare corretta l’ipotesi prospettata dal lettore, dovendosi piuttosto rispettare la norma statutaria, che demanda la competenza al Consiglio Direttivo. La disposizione statutaria, così come formulata, sembra invero porre alcuni dubbi. In particolare, non si comprende come l’organo amministrativo possa invero deliberare disgiuntamente. Forse si vuole intendere che le domande di ammissione possano essere valutate dai singoli Consiglieri, anche in tal caso, tuttavia, la decisione deve essere presa dall’organo, nel suo complesso.
Anche a non volere modificare la norma, in definitiva, sembra opportuno tenere conto di tali perplessità e fare in modo che il Consiglio si pronunci congiuntamente sulle richieste di ammissione.