Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Le scelte che l’Ente può fare sono molteplici, e implicano una analisi complessa che va svolta con tutta la documentazione storica e gli obiettivi futuri che si vogliono raggiungere. Qui evidenziamo vari aspetti che spiccano dal quesito.
Con l’avvento della Riforma del Terzo Settore solo per le sportive pure viene mantenuta l’applicazione del regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 e la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati e tesserati.
Nel caso in cui la a.s.d. non volesse rientrare nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) potrà godere della disciplina generale sugli enti non commerciali prevista dagli articoli 143 e ss. del T.U.I.R. e operare al di fuori di controlli che non siano quelli previsti dalle discipline fiscale e del lavoro.
Se si vuole accedere al RUNTS, l’articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017 (CTS) specifica le attività di interesse generale, tassative, che devono essere utilizzate nel proprio statuto: alla lettera t) “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”, il legislatore ha previsto la possibilità dell’accesso al Registro anche a figure che gravitano nel mondo sportivo.
Sono diversi gli Enti che possono accedere al RUNTS, indicati nell’art. 4, e per alcuni di essi vi sono normative agevolative dal punto di vista fiscale. Tra questi, la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e Organizzazioni Di Volontariato, le quali rappresentano le tipologie di ETS che beneficiano di agevolazioni che più si avvicinano a quelle attualmente utilizzate dalle ASD, presuppongono il rispetto di requisiti e caratteristiche molto stringenti, il tutto da valutare in concreto in base alle Vostre caratteristiche.
Nulla è previsto a livello di Iva nel Codice, essendo quest’ultima imposta armonizzata probabilmente seguirà le regole ordinarie del Testo Unico Iva (d.p.r. 633/1972).
In ultima ipotesi, nel caso si volesse optare per una doppia veste (ASD più ETS), il trattamento tributario sarebbe quello previsto dal Codice del Terzo Settore, e non più la norma agevolativa per le ASD (Legge 398/91 e norme TUIR).
Gli istruttori sportivi ricevono compensi erogati in base al combinato disposto di cui agli articoli 67, comma 1, lettera m) e 69, comma 2, del d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.) in base ai presupposti:
– soggettivi, individuato nel riconoscimento ai fini sportivi del soggetto erogante tramite l’iscrizione al registro Coni;
– oggettivi, con l’esclusione della natura professionale del compenso che va riscontrata valutando se l’attività è esercitata non in via esclusiva o preminente, con ripetitività e regolarità, e che la misura delle somme percepite sia marginale.