Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

L’associazione sportiva dilettantistica, anche se svolga esclusivamente attività istituzionale e non sia titolare di partita IVA, deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e quindi in primo luogo certificare i compensi corrisposti a ogni singolo prestatore nell’anno di imposta: l’obbligo si riferisce ai redditi da lavoro dipendente, ai redditi da lavoro autonomo (ad esempio fatture di professionisti e consulenti con regime soggetto alla ritenuta d’acconto, fatture per provvigioni da agenzie immobiliari) e anche ai redditi diversi, tra i quali rientrano i compensi sportivi dilettantistici di cui all’art. 67 comma 1 lett.m) T.U.I.R. In particolare, l’obbligo di certificazione si riferisce a tutti i compensi, premi, indennità e rimborsi spese forfetari anche se non sia superato per ciascun prestatore il limite della soglia di imponibilità di euro 10.000 di cui all’art. 69 comma 2, come espressamente previsto dal regolamento di attuazione dell’art.25 l. 133/99 (d.m. n. 473/99, art. 2, comma 3). Sono esclusi invece i rimborsi spese a piè di lista, ovvero i rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, da intendersi riferito alla residenza del percettore.
È proprio in vista degli obblighi di certificazione che il percipiente, all’atto di ogni pagamento, deve autocertificare alla a.s.d./s.s.d. di avere o meno superato la soglia di imponibilità in modo da consentire al sostituto di imposta (a.s.d.) di operare la ritenuta ovvero di trattenere gli importi dovuti a titolo di ritenuta e addizionali sulla parte eccedente e di corrispondere al collaboratore l’importo netto.
Sulle somme eccedenti – da euro 10.000 a euro 30.658,28 – va operata la ritenuta IRPEF del 23% a titolo di imposta oltre alle addizionali (regionale e comunale); dopo il superamento della seconda soglia (oltre euro 30.658,28), la ritenuta è a titolo d’acconto.
Quando vi sia il superamento della soglia – quindi nei casi più comuni il superamento del primo scaglione di euro 10.000 – la ricevuta andrà compilata con l’indicazione della somma lorda, delle ritenute e addizionali e del netto corrisposto: si veda nella sezione Modulistica il nuovo modulo di certificazione aggiornato e i link ipertestuali alle addizionali applicabili in relazione alla residenza del percipiente, utile strumento per la registrazione dei dati e per la successiva compilazione della Certificazione Unica.
Per riepilogare in sintesi gli adempimenti:
a) per tutti i redditi (lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi – compresi i compensi inferiori alla soglia di euro 10.000)
la Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme entro il 31 marzo 2020 e trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2020; tuttavia se le certificazioni si riferiscono esclusivamente a redditi esenti o non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, la trasmissione può avvenire entro il 31 ottobre 2020.
b) per tutti i redditi soggetti a ritenuta (lavoro dipendente, lavoro autonomo, compensi eccedenti la soglia di euro 10.000)
oltre alla Certificazione Unica va compilato e trasmesso il modello 770/20 entro il 31 ottobre 2020