Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

I due status – quello di socio e quello di tesserato – discendono da due rapporti profondamente diversi:
- Stato di SOCIO: questa qualifica viene acquisita a seguito della conclusione di un contratto tra l’associazione e la persona fisica interessata a partecipare alla vita associativa in quanto ne condivide le finalità: il socio è tale perché condivide le finalità dell’ente, e può essere intenzionato a praticare l’attività sportiva, come invece può essere solo interessato a intervenire nella vita dell’associazione nelle forme più varie (es: partecipazione alle assemblee, organizzazione di eventi, ecc.). In questo secondo caso, siccome non parteciperà “direttamente” all’attività sportiva, può non procedere al tesseramento.
- La qualifica di TESSERATO, per contro, è l’unico modo per poter far parte (non dell’associazione ma) del mondo sportivo: il tesseramento è l’atto con il quale si aderisce alla Federazione o all’Ente di promozione di riferimento per lo sport praticato (se pratico il tiro a volo mi tessero alla FITAV); il rapporto con l’organismo di riferimento si instaura per lo più per il tramite dell’associazione, ma non necessariamente si deve esserne soci (l’atleta può “vestire più maglie” nella sua carriera, senza mai essere socio dell’associazione per i cui colori gareggia); d’altra parte alcune Federazioni ed Enti di promozione ammettono tesseramenti da parte di soggetti non soci di associazioni/società a esse affiliate.
Muovendo da questa distinzione si comprende facilmente come all’interno di una a.s.d. possano coesistere: il socio tesserato, il solo socio non tesserato (che non pratica lo sport di riferimento) e il solo tesserato, tramite tale associazione (che pratica l’attività sportiva ma non ne è socio).
Può accadere – e forse da qui nasce il dubbio espresso nel quesito – che alcuni regolamenti di EPS siano poco precisi nella distinzione delle due figure, assimilandole o utilizzando indifferentemente l’uno o l’altro termine: ciò tuttavia non può significare automatismo (o addirittura obbligatorietà) dell’assunzione della qualifica di socio per i soggetti che l’associazione tessera considerando che è socio colui che che manifesta la propria volontà di entrare a far parte della compagine sociale. Si raccomanda quindi la conservazione della domanda di ammissione che unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea a seconda dell’organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo. I soci vanno inseriti nel libro soci la cui tenuta costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.
Si faccia comunque sempre attenzione al rapporto tra numero di tesserati rispetto al numero dei soci: il principio di democraticità richiesto dall’art. 90, comma 18, l. 289/02, va rispettato non solo nella forma ma soprattutto nella sostanza.