Il quesito
Risposta di: Anonymous

In qualità di amministratore unico di società sportiva dilettantistica a r.l. in regime 398/91 e titolare dell’attività, in data … ho ricevuto la visita di un incaricato RAI (regolarmente comprovato da tesserino di riconoscimento), il quale a seguito di una ispezione informale negli uffici amministrativi e nel locale accoglienza ha riscontrato la presenza di: n. 1 schermo plasma 42’’ posizionato in accoglienza, utilizzato quale mezzo di informazione per il perseguimento dei fini statutari agli utenti; n. 1 televisore, adibito alla video sorveglianza debitamente segnalata come prevista dalla normativa vigente; n. 1 schermo lcd 16” collegato al pc ed ad utilizzo esclusivo della segreteria della società; al termine della visita l’operatore ha invitato la società, a seguito del reperimento dei dati sociali, al pagamento del Canone TV RAI (abbonamento speciale categoria E), ai sensi del R.D.L. 21/2/1938 n. 246 (conv. L. 4/6/1938 n.880); L. 6/8/1990 n. 223 art. 27, – che obbliga a pagare chiunque detenga uno o più apparecchi atti ao adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive…- preannunciando come certo un controllo da parte della Guardia di Finanza a coloro i quali non abbiano regolarizzato la propria posizione. Aggiungendo altresì che la società ha ottemperato a regolarizzare la propria posizione per la filodiffusione (attività didattiche), il quesito che mi pongo è se l’imposta deve essere corrisposta o meno. In attesa di Vostro favorevole riscontro porgo Cordialità
risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
I circoli e le associazioni che detengano nelle proprie sedi TV e/o RADIO sono tenuti entro il 31 gennaio di ogni anno al pagamento del relativo “abbonamento speciale”. La tariffa speciale per la televisione – pari per il 2007 a Euro 185,99, IVA inclusa – è prevista per circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi. Il canone di abbonamento per gli apparecchi radio e TV può essere versato a mezzo bollettino di conto corrente. La tariffa speciale per la radio è invece di Euro 27,35 per tutto il 2007. La legge finanziaria 2003 (legge 27.12.2002, n. 289) prevede all’art. 92 l’esenzioni dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni a favore dei centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all’integrazione delle persone anziane. A tal fine è necessario che il rappresentante legale dell’associazione presenti richiesta di esenzione all’Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, riportando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. In aggiunta a tali canoni è da versare la Tassa di Concessione Governativa pari ad Euro 4,13 per la TV e Euro 0,52 per gli apparecchi radio (ex art. 17 della Tabella del DPR 26 ottobre 1972 n°641). Questi dovranno essere versati tramite bollettino postale sul C/c n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro di Roma. Si segnala come siano esentati dal pagamento della concessione governativa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (ai sensi dell’art. 13bis DPR 26 ottobre 1972 n°641) e le società e associazioni sportive dilettantistiche (ai sensi dell’art. 90, comma 7, della Legge 289/2002 (finanziaria 2003).