Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
L’imposta sugli intrattenimenti (ISI) si applica nei confronti di “chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività” risultanti dalla tariffa allegata al d.p.r. 640/72 che, al punto 1, prevede un’aliquota ISI pari al 16% da applicare alle “Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio”.
Nel caso di eventi a favore dei propri soci il comma 3, articolo 3, del d.p.r. 640/72 prevede tre differenti modalità di determinazione della base imponibile:
- a) qualora l’unica finalità istituzionale dell’ente sia quella di organizzare intrattenimenti per cui gli associati versano annualmente la sola quota associativa, la base imponibile è formata dall’intero ammontare delle quote o dei contributi associativi corrisposti;
- b) qualora l’ente svolga anche altre attività, senza richiedere per queste ultime specifici corrispettivi, la base imponibile è costituita dall’ammontare delle quote associative/contributi riferibili a quelle attività soggette a ISI;
- c) qualora l’ente chieda ai propri associati una specifica somma per partecipare agli eventi l’imposta va determinata su quel determinato corrispettivo che risulta certificato da un titolo d’ingresso rilasciato, indifferentemente, a soci e non soci.
L’a.s.d. di cui al quesito ha intenzione di organizzare, solo a favore dei propri associati, delle serate danzanti. Ipotizziamo, come indicato al sub a), che tale possibilità sarà concessa con il solo pagamento della quota associativa annuale fissata in € 20,00. Ai fini della determinazione della base imponibile, dall’ammontare complessivo della somma incassata dovrà essere scorporata la quota relativa all’imposta sugli intrattenimenti e, se dovuta, non del caso, l’imposta sul valore aggiunto.
L’Imposta sugli intrattenimenti da versare sarà pertanto così determinata:
€ 20,00 : 1,16 (coefficiente di scorporo ISI) = 17,24 Base imponibile.
€ 17,24 x 16% = € 2,76 ISI dovuta.
Per quanto disposto dall’articolo 6 del d.p.r. 544/1999 il pagamento dovrà essere effettuato, tramite mod F24, codice tributo 6728, entro i seguenti termini:
Tipologia attività | Termine di versamento |
A carattere continuativo svolte in un mese | Entro il 16 del mese successivo |
Occasionale | Entro il 5° giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione |
Per quote associative | Entro il 16 del mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio sociale |
In riferimento all’esempio sopra riportato l’a.s.d. dovrà dunque adempiere entro il sedicesimo giorno successivo a quello di chiusura dell’anno sociale previsto dal proprio statuto.
Per maggiori informazioni si veda anche l’articolo di approfondimento L’imposta sugli intrattenimenti: cosa devono sapere le a.s.d. e le a.p.s.