Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Per quanto riguarda la prima parte del quesito vanno tenuti in considerazione due aspetti (anche se, vedremo, il primo fornisce la soluzione anche al secondo).
Sotto il profilo fiscale, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 25/1/2007, risposta a un interpello, ha affrontato il caso di un amministratore di s.s.d. che percepisce compensi sportivi ex art. 67, I comma, lett. m, del T.U.I.R.; è stato chiesto se ciò possa configurare distribuzione indiretta di utili.
La risposta dell’Agenzia è la seguente: “I compensi di cui alla lett. m) dell’articolo 67, comma 1, del TUIR, percepiti dal socio in qualità di istruttore e allenatore nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, configurano distribuzione indiretta dei proventi se superiori del 20 per cento rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro“.
Generalizzando tale principio e applicandolo al caso qui in esame riteniamo pacifico che:
– se un amministratore può percepire i c.d. compensi sportivi, a maggior ragione potrà percepire compensi per attività professionale
– nel (probabile) caso in cui non esista una retribuzione di riferimento per il calcolo “matematico” indicato della Risoluzione, tali compensi non dovranno essere superiori a quelli corrisposti agli altri istruttori per la medesima attività.
Si tratta delle generalizzazione di una risposta data a un quesito specifico su una fattispecie leggermente diversa, e la situazione descritta nel quesito (socio unico e amministratore unico) è legittima ma certo non comune, quindi raccomandiamo la massima attenzione e prudenza: si tratta di una risposta della quale siamo convinti e che ci pare corretta e ragionevole ma, non essendo supportata da fonti ufficiali specifiche, non possiamo essere certi che venga condivisa in sede di verifica.
Il rispetto del requisito di “correttezza/ragionevolezza” del compenso, stabilito dalla normativa fiscale nella (assolutamente condivisibile) interpretazione dell’Agenzia, risolve anche l’altro aspetto da tenere in considerazione, quello civilistico del conflitto di interessi.
Senza scendere in dettagli e citazioni giuridiche (per chi fosse interessato ad approfondire richiamiamo gli artt. 1394 e 2475-ter c.c.) è evidente che nel momento in cui l’amministratore stipula un contratto con sè stesso ci si deve porre il problema se stia svolgendo correttamente il suo compito come amministratore, che è fare l’interesse della società: se p.es, il compenso fosse superiore a quello equo, starebbe distogliendo illegittimamente risorse dalla società, a suo favore personale.
Nel caso qui in esame, poi, la questione è complicata dal fatto che egli è amministratore unico e socio unico di una società a responsabilità limitata:
– a prima vista, parrebbe distogliere a proprio favore risorse che sarebbero comunque essere sue in quanto socio unico della società
– ma non dimentichiamo che la società è comunque un soggetto diverso dai proprio soci: se la società si trovasse nella situazione di non poter pagare i propri debiti, l’aver corrisposto somme eccessive al proprio socio/amministratore ben potrebbe essere contestato dei creditori non soddisfatti o da un curatore fallimentare.
Come abbiamo anticipato, tutto ciò è però risolto proprio dalla previsione fiscale: se il compenso è in linea con quello degli altri istruttori, non c’è distribuzione indiretta di utili, e quindi per tale motivo non c’è nemmeno, a nostro avviso, la sottrazione/dissipazione delle risorse sociali.
Per quanto riguarda infine il poter essere contemporaneamente legale rappresentante e/o componente del consiglio di amministrazione di più s.s.d. diverse, sono chiari i divieti stabiliti dalla legge:
– attualmente vige l’art. 90, comma 18-bis, della legge 289/2002: “E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva“
– con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2021 si applicherà l’art. 11 dello stesso, che ha una formulazione leggermente diversa: “È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI“