Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Premessa – Le regole generali
La necessità di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19 è alla base del proliferare di provvedimenti normativi emergenziali, volti a disciplinare la sospensione delle attività sportive durante la fase del lockdown e, successivamente, la ripresa delle stesse.
La circostanza per cui gli interventi normativi si siano succeduti in modo frenetico e siano stati posti in essere contestualmente da più autori – il legislatore statale e quello sportivo – rischia di creare confusione negli operatori, chiamati ad applicare le disposizioni.
È doveroso, al fine di evitare dubbi e incertezze, menzionare le norme interessate a regolare la fattispecie indicata dal lettore.
Il d.p.c.m. 17 maggio 2020, art.1 lett.f), ha consentito a partire dal 25 maggio – salvo diversa data anticipata o posticipata fissata dalle Regioni – la graduale ripresa dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri sportivi e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, purché nel rispetto del distanziamento sociale e delle Linee Guida adottate dall’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2020, fatti salvi ulteriori indirizzi operativi emanati da regioni e province autonome.
Le linee guida appena citate contengono disposizioni rivolte a tutto il sistema sportivo, sodalizi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, nonché a soggetti estranei al mondo CONI.
In estrema sintesi, il documento normativo indicato si preoccupa di disciplinare i comportamenti che devono essere tenuti all’interno dell’impianto sportivo al fine di tutelare la salute degli operatori, attraverso la predisposizione di una serie di misure di prevenzione e contenimento del virus.
È oltremodo evidente che, trattandosi di linee guida generali, applicabili a tutti i contesti sportivi, dispongono prescrizioni comportamentali generiche, riferibili, appunto, a qualunque attività sportiva. Un diritto fondamentale e insopprimibile dell’operatore sportivo riguarda il diritto a essere informato.
“Tra i più importanti aspetti legati all’informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, l’operatore sportivo deve essere informato circa:
1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
2. l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
3. l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso nel sito sportivo durante l’espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l’adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l’espletamento della prestazione:
a) mantenere la distanza di sicurezza;
b) rispettare il divieto di assembramento;
c) osservare le regole di igiene delle mani;
d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)”.
Dall’analisi delle indicazioni, citate testualmente, si evince la necessità di ulteriori prescrizioni specifiche e dettagliate per le singole discipline sportive; una simile specificazione si rivela imprescindibile con riguardo alle norme di igiene, soprattutto nel rapporto allenatore – allievo (oggetto della richiesta del lettore), necessariamente condizionato dal tipo di sport praticato.
In generale, le linee guida impongono il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:
lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;
mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica;
mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).
Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l’utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l’accesso contingentato a questi spazi, evitare l’uso di applicativi comuni, quali, ad esempio, asciuga capelli, che al bisogno dovranno essere portati da casa. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.
Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.
L’attuazione delle linee guida presuppone, a carico dei singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica), l’emanazione di appositi protocolli applicativi di dettaglio – o, se del caso, integrativi di quelli già adottati – i quali, oltre alle indicazioni del documento citato, dovranno tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.
Le disposizioni citate relative agli obblighi comportamentali imposti per evitare il contagio e la diffusione del COVID 19 sono state specificate – relativamente a ciascuna disciplina sportiva – dai singoli organismi di riferimento.
Le regole della Federazione Ginnastica
Al fine di rispondere al quesito posto dal lettore, è opportuno verificare le regole dettate dalla Federazione Ginnastica d’Italia, ente esponenziale della ginnastica ritmica.
Quest’ultima Federazione, nel disciplinare gli obblighi a tutela della salute degli utenti di impianti sportivi (atleti, tecnici, e personale di supporto), elenca alcune misure che, nella sostanza, recepiscono le norme statali.
Con riguardo alla richiesta del lettore, interessato ad avere conferma circa gli obblighi gravanti sul tecnico, si evince che: l’atleta e il tecnico debbano sottoscrivere l’autodichiarazione sulla presenza/assenza di sintomi riconducibili al COVID, sull’eventuale contatto avuto con persone positive e altre informazioni simili;
a entrambi debba essere misurata la temperatura corporea – a distanza – al momento dell’arrivo presso l’impianto sportivo;
le sedute di allenamento debbano essere organizzate con rispetto dello spazio interpersonale spazio di 9 mq a persona per atleti e tecnici (la distanza è stata aggiornata dal protocollo del 17 settembre 2020);
l’utilizzo degli spogliatoi possa essere consentito ad una sola persona alla volta, senza possibilità di usare la doccia.
Non può essere trascurato, infine, l’obbligo di utilizzo delle mascherine per chi entra in contatto con gli atleti (inclusi i tecnici) e dei guanti, qualora l’igienizzante non sia a disposizione.
Nonostante non vi siano riferimenti precisi alla fattispecie indicata dal lettore, ovvero quali siano gli obblighi specifici che il tecnico deve adottare in presenza di atleti minori, sembra potersi ritenere che i comportamenti da ultimo citati (utilizzo delle mascherine e igienizzazione frequente delle mani o, in caso di impossibilità, utilizzo dei guanti) siano gli unici codificati con riferimento alla situazione ipotizzata.
I comportamenti obbligatori, appena citati, e tutti gli altri indicati nel protocollo redatto dalla Federazione Ginnastica d’Italia, per espressa disposizione federale, devono essere affissi all’interno del locale e portati a conoscenza di tutti gli utenti.