Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Siamo in presenza di un’associazione che, nel rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali, è titolare di solo codice fiscale in quanto gli incassi derivano esclusivamente dalle quote associative, dal versamento da parte dei soci dei c.d. corrispettivi specifici per ricovero imbarcazioni in uso agli stessi e, occasionalmente, da somme percepite da terzi per ospitare i loro natanti.
Per rispondere al quesito partiamo da alcune premesse:
– l’opzione per il regime di favore ex Legge 398/1991 è possibile solo nel momento in cui il contribuente assume lo status di soggetto passivo d’imposta (apertura partita Iva);
– le valutazioni sull’occasionalità o meno delle operazioni poste in essere da un ente non commerciale vanno fatte caso per caso e tenendo ben presente le modalità con cui esse vengono svolte;
– con la R.M. 148/E/2002 l’Amministrazione Finanziaria ha dichiarato che “l’abitualità può anche sussistere allorquando rare prestazioni annuali siano ripetute nel corso di anni successivi, tenuto conto anche della consistenza economica delle prestazioni stesse”.
Ora, il club – con il variare delle condizioni meteo, quindi in varie riprese nel corso dell’anno – incassa somme di denaro per l’attività di ricovero delle imbarcazioni anche da persone non associate e sta valutando la possibilità di richiedere, sempre a soggetti estranei all’associazione, il pagamento del servizio di ormeggio: viste le premesse sopra indicate si ritiene che le predette prestazioni (custodia/ormeggio) a favore di terzi siano da considerare attività commerciali. Sarà dunque necessario richiedere partita IVA ed eventualmente decidere, tramite comunicazione all’ufficio territoriale SIAE, di esercitare l’opzione per l’applicazione della Legge 398/91.
In tale ultima ipotesi, in estrema sintesi, il sodalizio sarà tenuto a:
– emettere fattura per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie;
– conservare e numerare progressivamente le fatture emesse e di acquisto;
– annotare mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, i proventi commerciali e quelli di cui all’art 25, comma 2 della L. 133/1999 nel registro di cui al DM 11 febbraio 1997;
– versare trimestralmente l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
– redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto delle entrate e delle spese;
– presentare, nei termini previsti dalla normativa vigente, il mod. Unico ENC.
In generale, fatto salvo quanto precede, i soggetti che si avvalgono dei benefici di cui alla Legge 398/91 sono dispensati dalla fatturazione delle operazioni.
Quindi il club, per il ricovero e l’ormeggio delle imbarcazioni di terzi, potrà emettere una semplice ricevuta (non fiscale), documento il cui totale sarà comprensivo di IVA, imposta che, ai fini del versamento all’erario (50%), sarà da calcolare tramite procedura di scorporo.
In caso di opzione per la l. 398 occorrerà inoltre valutare quanto alla CM 18/E/2018 in merito alla questione attività connesse e non (a tal proposito vedasi da ultimo Stefano Andreani, Legge 398 solo per le attività connesse: la “linea prudente”, ove rinvii a ulteriori approfondimenti).
Per quanto concerne i destinatari delle prestazioni di cui al quesito, si evidenzia che l’articolo 148 del T.U.I.R., al comma 3, prevede, per tutti gli enti non profit tra cui i sodalizi sportivi dilettantistici, la neutralità fiscale delle somme incassate per “…le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali …”.
Stessa agevolazione viene ripresa dai commi 4-7 dell’art 4 T.U. dell’IVA.
Quindi la c.d. de-commercializzazione opera, oltre che nei confronti dei propri soci/associati, anche verso quei soggetti tesserati al medesimo organismo sportivo (FSN – EPS- DSA) mentre, al contrario, come chiarito anche da prassi amministrativa, le prestazioni rese a favore di terzi, privi di alcuna appartenenza all’ente (non tesserati, non soci), sono da considerarsi svolte nell’esercizio di attività commerciali e pertanto imponibili ai fini IVA e dei redditi.
Attenzione: La sola qualifica di socio e/o tesserato non è di per sé sufficiente per usufruire dei benefici fiscali. È infatti necessario preventivamente trasmettere il modello EAS e rispettare le condizioni indicate dal comma 8 dell’art 148 del T.U.I.R., dal comma 4 art. 4 del d.p.r. 633/72 e dall’art 90 della Legge 289/2002.
Si sottolinea infine che, per quanto riguarda l’attività di ricovero imbarcazioni, l’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 7.5 della CM 18/E del 01.08.2018 sopra citata, precisa che “… le prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni … affidati all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dai soci o dagli altri soggetti individuati dall’articolo 148, comma 3, del TUIR, possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali della stessa associazione o società sportiva dilettantistica se siano connaturate ed essenziali all’attività principale svolta da tali enti”. La custodia deve dunque riguardare quei beni che, sulla base di determinati parametri, sono identificati dalla Federazione di riferimento come idonei e indispensabili al fine di consentire lo svolgimento della pratica sportiva dilettantistica.