Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Il lavoratore sportivo, ex art. 25, d.lgs. 36/2021, che svolge attività in forma autonoma, in qualità di titolare di partita IVA, qualora non si tratti di professionista tenuto alla contribuzione previdenziale presso le forme pensionistiche previste dal relativo ordine di appartenenza, è tenuto, a far data dal 1/7/23, alla iscrizione presso la Gestione Separata INPS (art. 35, co. 2, d.lgs. 36/2021).
Sui compensi percepiti dal lavoratore, a far data dal 01/07/2023, ai fini della contribuzione previdenziale, è applicabile una franchigia pari a euro 5mila, con successiva riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027 (art. 35, co. 8 bis e ter, d.lgs. 36/2021).
Ai sensi dell’art. 35, co. 3, d.lgs. 36/2021, per le figure professionali già iscritte alla Gestione ex Enpals INPS è possibile optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 36/2021 (6 mesi a far data dal 01/07/2023), per il mantenimento di tale regime previdenziale.