Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Premettendo che la scelta proposta dall’Associazione è condivisibile, con questa risposta partiamo da una breve descrizione del contratto di comodato d’uso ed evidenziamo alcune criticità che spesso passano in secondo piano.
Tale figura contrattuale è disciplinata dagli articoli 1803 ss. c.c.: secondo la definizione codicistica il comodato è un contratto reale (cioè presuppone che la cosa venga effettivamente data all’altra parte) e ad efficacia obbligatoria (cioè dal contratto discendono degli obblighi) con cui una persona (comodante) consegna una cosa ad un’altra (comodatario) perché se ne serva per un certo tempo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituirla alla scadenza del termine pattuito; se le parti non hanno indicato una scadenza, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Il comodato d’uso è essenzialmente gratuito (altrimenti si sarebbe in presenza di una locazione).
Nel caso specifico si destina un mezzo personale all’attività istituzionale dell’ente.
Come indicato nel codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa: ciò significa che di regola sono a suo carico le spese ordinarie sostenute per l’uso del mezzo, non però quelle straordinarie, che rimangono a carico del proprietario.
La forma del contratto è libera; tuttavia, benché non sia necessario, si consiglia che venga stipulato per iscritto: nel contratto potrà meglio essere chiarito quali saranno gli oneri economici a carico della polisportiva e quali quelli che dovrà sostenere il presidente.
Quali altri obblighi ha l’associazione?
Il Codice della Strada prevede che venga comunicata alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.
Si tratta di un obbligo previsto in capo all’utilizzatore del veicolo, che ne deve dare comunicazione qualora la variazione della disponibilità del veicolo sia superiore a 30 giorni. Il mancato adempimento comporta una multa pari a € 705 e il ritiro della carta di circolazione.
Per quanto riguarda la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate, questa non è necessaria, salvo che una delle due parti non ne abbia motivo; in questo caso l’atto sarà assoggettato a imposta di registro, non invece all’imposta di bollo grazie all’esenzione introdotta nella Legge di Bilancio 2019
E per finire: la polizza assicurativa andrà intestata all’associazione, che ne sopporterà le spese.