Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

In un altro articolo di approfondimento (Carica sociale e lavoro sportivo: sono compatibili?) ci siamo occupati del tema qui proposto dal nostro gentile lettore commentando la recente nota ministeriale n. 2830 del 4 dicembre scorso. Alla luce di quanto lì esposto si ritiene che non vi sia incompatibilità tra la carica di presidente e la titolarità di un contratto di lavoro sportivo (o non sportivo) ma la situazione deve sempre essere valutata attentamente nel caso concreto per escludere che possa ravvisarsi un conflitto di interessi, anche potenziale, e/o la violazione del divieto di distribuzione degli utili, anche in maniera indiretta. In relazione a questo aspetto si ricorda che le a.s.d./s.s.d. devono rispettare l’assenza di fine di lucro secondo la nuova formulazione dell’art. 8 d.lgs. n.36/21 da recepire espressamente nello statuto prevedendo che:
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio;
- è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nel rispetto dell’art. 3 co. 2 ultimo periodo del d.lgs. n.112/17.
Tale disposizione individua una serie di ipotesi che determinano una presunzione di distribuzione indiretta di utili tra i quali segnaliamo:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.
Non sussiste inoltre alcuna incompatibilità tra un contratto di lavoro sportivo e un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in favore di un’altra associazione, in quanto l’incompatibilità prevista dall’art.11 del d.lgs. 36/21 riguarda le cariche elettive all’interno di sodalizi sportivi affiliati alla medesima federazione o al medesimo ente di promozione sportiva e non si estende ai lavoratori. Se però il lavoratore riveste anche la carica di amministratore – o altra carica – all’interno dei sodalizi, allora si rientra nel regime dell’incompatibilità previsto dalla norma.
Infine, il caso del presidente o amministratore che svolga mansioni amministrative gestionali va valutato con estrema attenzione e cautela per verificare se il rapporto sia genuinamente riconducibile ad una co.co.co. amministrativa gestionale (con le mansioni proprie della raccolta delle iscrizioni, tenuta della prima nota etc.) o invece non debba essere inquadrato come co.co.co. “ordinario” di amministratore, per lo svolgimento a titolo oneroso di mansioni inerenti l’esercizio della carica.
I compensi da lavoro sportivo e da co.co.co. amministrativo gestionale devono essere sommati e comprendono tutti i compensi percepiti a tale titolo da tutti i sodalizi sportivi. Il limite di franchigia fiscale e previdenziale, rispettivamente di 15.000 euro e di 5.000 euro, è personale per ciascun lavoratore e annuale (riferito al periodo 1 gennaio – 31 dicembre). Per l’anno 2023 la soglia a fini previdenziali di 5.000 euro si calcola in relazione alle somme percepite dal 1 luglio 2023.