Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Si ritiene che la richiesta dell’Agenzia delle Entrate sia corretta.
La Riforma in vigore non richiede novità per quanto riguarda la denominazione: l’art. 7, co. 1quater, d.lgs. 36/2021, infatti, nel disporre, che “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 30 giugno 2024*”, non è da intendersi con riferimento anche alla denominazione dell’ente sportivo, essendo altri gli elementi di novità (rispetto alle previsioni dell’art. 90 l. 289/02) che impongono alle associazioni già costituite anteriormente a tale data di verificare la conformità degli statuti al nuovo quadro di riferimento.
E poiché l’esenzione dall’imposta di registro prevista nell’art. 12 d.lgs. 36/2021 è riservata alle modifiche e integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del medesimo decreto, non vi sono i presupposti per evitare il pagamento dell’imposta fissa di registro di € 200,00.
* Prorogato al 30 giugno 2024 dal d.l. 18 ottobre 2023, n. 145