Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
La legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018) ha esteso anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (rectius: dal 31 agosto 2022 iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) l’esenzione dall’imposta di bollo per “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie (…) estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…” già prevista per le Onlus, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva.
Sotto un profilo formale si potrebbe obiettare che la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto di una associazione di nuova costituzione sconta l’imposta di bollo in quanto l’ente non è ancora iscritto al RAS.
Sul punto è intervenuta la Direzione Regionale Emilia Romagna (Nota del 25 giugno 2019: Risposta ai quesiti formulati dal Forum del Terzo settore dell’Emilia Romagna) confermando l’esonero dall’imposta di bollo al momento della registrazione degli atti per gli enti di nuova costituzione.
In calce agli atti da registrare si consiglia di richiamare la norma agevolativa, aggiungendo “Esente da bollo ex art.27-bis allegato B, d.p.r. n.642/72″ o analoga formula, in modo che alla presentazione degli atti sia chiaro il riferimento del diritto all’esenzione richiesta.
Successivamente alla registrazione, il sodalizio sportivo è tenuto a trasmettere tempestivamente il certificato di iscrizione al RAS.