Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La circostanza per cui la pratica di attività sportiva non sia mai espressamente menzionata dal legislatore quale legittimo (o meno) motivo di circolazione o di deroga ai divieti espressi impone di svolgere una delicata operazione interpretativa delle norme di legge, alla luce della ratio sottesa alle disposizioni che si susseguono freneticamente per cercare di contrastare le diffusione del COVID-19.
L’ultimo d.p.c.m., attualmente in vigore dal 4 novembre u.s., come è noto, suddivide l’intero territorio nazionale in tre zone di rischio, in base alla gravità dello scenario e del rischio.
Il quesito del lettore offre l’occasione per cercare di comprendere quando gli spostamenti per l’attività sportiva siano consentiti nelle singole zone (rispettivamente gialla; arancione e rossa).
La consapevolezza della difficoltà di comprendere quali spostamenti siano permessi sul territorio nazionale, in particolare nelle zone a rischio (cd. Zona arancione e zona rossa), ha indotto il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio a prendere posizione sul punto, pronunciando i chiarimenti, che – per chiarezza – si riportano integralmente.
“Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva.
Pertanto: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).
Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b).
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.
L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi dall’art. 3, comma 4, lettera d) del DPCM del 3 novembre 2020.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.
Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link.”
Come è evidente, se i residenti nella zona gialla non si trovano a dovere rispettare particolari divieti per gli spostamenti, non può dirsi altrettanto per i residenti nelle “zone a maggior rischio”.
Dalla lettura del documento emanato (nel tentativo di fare chiarezza sul punto) dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio, con riguardo alla zona arancione, si evince che
l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b)
In pratica, l’intenzione di offrire un chiarimento si limita a un mero rimando alla disposizione da ultimo citata, ai sensi della quale
“è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.“
Lo spostamento in altro Comune è dunque possibile solo per le situazioni indicate – sembra in modo tassativo -. Tra le situazioni elencate “lo svolgimento di attività” pare potere includere – il condizionale è d’obbligo non ravvisandosi chiarimenti ufficiali in merito – anche lo svolgimento di attività sportiva. Resta evidente che deve trattarsi di attività sportiva consentita in base all’ultimo d.p.c.m., in quanto relativa a gare o allenamenti di interesse nazionale.
Alla stessa conclusione, seppure attraverso argomentazioni diverse – non pienamente condivisibili invero con riguardo alla riconducibilità dello svolgimento di attività sportiva ad esigenze lavorative – perviene il consulente della Lega Pallavolo Serie A, il quale, nel fornire un’interpretazione dell’ultimo d.p.c.m., ritiene sia “consentito lo spostamento delle persone per partecipare a gare o allenamenti ‘di interesse nazionale’ in quanto la partecipazione agli allenamenti è equiparata alle ‘comprovate esigenze lavorative’. Restano, pertanto, consentiti gli allenamenti e le gare, oltre che gli spostamenti sia nelle fasce orarie in cui operano le limitazioni su tutto il territorio nazionale (dalle 22 alle 05) e sia nei territori ricadenti nelle zone arancioni o rosse, fermo l’obbligo di produrre, ove richiesto, l’autocertificazione che lo spostamento è dovuto a comprovate esigenze lavorative. Con riferimento a quest’ultimo profilo ritengo che le ‘esigenze lavorative’ possano essere attestate sia dai titolari di contratti di collaborazione per attività sportiva dilettantistica (ex art. 67, comma 1, lettera m, del D.P.R. n. 917/1986), che dagli accompagnatori volontari, la cui presenza è necessaria al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di interesse nazionale“.
Restrizioni maggiori per gli spostamenti sono imposte ai residenti nelle zone a massimo rischio. Come si legge nelle FAQ pubblicate dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri,
“all’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”, senza alcun riferimento all’attività sportiva, per cui è necessario richiamare il chiarimento del Dipartimento sport, sopra citato.
La constatazione che nella zona rossa possa svolgersi solo attività motoria e sportiva in forma individuale all’aperto (essendo chiusi gli impianti sportivi), mentre siano consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico, nonché gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma, ha portato il Dipartimento dello sport a precisare che “In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti interregionali”, quindi a maggior ragione, riteniamo di potere dire, gli spostamenti intercomunali o nell’ambito dei comuni stessi.
In definitiva, con riferimento al caso posto dal gentile lettore, lo spostamento in altro comune può essere effettuato solo dall’atleta che deve partecipare a gare o allenamenti di interesse nazionale.
Come sappiamo, l’argomento è oggetto di modifiche continue, che vi comunicheremo in modo tempestivo.