Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Premesso che sarebbe interessante comprendere le motivazioni per cui un’impresa decide di acquisire le quote in una s.s.d., nulla osta affinché queste ultime siano possedute, in toto o in parte, da una società commerciale. Nessun divieto inoltre per un sodalizio sportivo dilettantistico, se consentito dallo statuto e purché l’investimento sia strumentale e connesso al proprio oggetto sociale, all’ipotesi contraria, vale a dire essere detentore di partecipazioni in realtà appartenenti al mondo profit.
È inoltre doveroso ricordare che tra i benefici di cui possono usufruire anche le realtà sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali iscritte al RAS, nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile, dell’articolo 90 della L. 289/2002 e dell’art. 148 del T.U.I.R., rientra la c.d. decommercializzazione dei corrispettivi specifici.
Tale vantaggio risulta applicabile nel rispetto di determinate clausole statutarie tra cui l’intrasmissibilità e la non rivalutabilità della quota (articolo 148, comma 8, lettera f), T.U.I.R.)
Con la riforma dello sport, per quegli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali di cui al Libro V, Titoli V e VI, del Codice Civile, il legislatore, visto il comma 4 dell’articolo 8 del D.lgs 36/2021, disposizione in vigore dal 02.04.2021, ha ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato (valore nominale) ed eventualmente rivalutato, oppure aumentato nei limiti di cui al comma 3 del predetto articolo 8.
Tuttavia, nonostante la sopra accennata novella e considerato che il suddetto vincolo è ancora presente al comma 8, lettera f) del 148, la scelta di prevedere statutariamente o meno l’intrasmissibilità e la non rivalutabilità delle quote necessita sempre di un’attenta valutazione da parte di ogni singola realtà sportiva dilettantistica.