Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
L’articolo 29 del D.lgs. 36/2021, al secondo comma, prevede che per le prestazioni sportive dei volontari possano essere rimborsati esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate solo al di fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Tali spese (di vitto, alloggio, viaggio e trasporto) possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000, purché i 150 euro mensili siano deliberati dall’Organo sociale competente (Assemblea/Consiglio Direttivo) su tipologie di spese e le attività ammesse al rimborso.
Potrebbe essere di aiuto fare riferimento alla Risoluzione Agenzia Entrate 38/E del 2014, riferita alle indennità chilometriche per i collaboratori inquadrati negli ex artt. 67 e 69 del T.U.I.R., dove si evidenzia che tali spese devono essere quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.
Si fa presente che nel caso si rimborsino spese documentate, con le “pezze” giustificative allegate alla richiesta di rimborso, possono essere rimborsati anche importi maggiori di euro 150 al mese, purché siano effettivamente sostenuti, documentati, autorizzati dal sodalizio e inerenti agli scopi istituzionali.
Infine si ricorda che i volontari vanno assicurati per la responsabilità civile e se sportivo anche per infortuni (caso morte o invalidità permanente).
Infine si segnala che la prestazione di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di lavoro che venga svolta all’interno dell’associazione.