Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

In linea generale l’associazione sportiva dilettantistica può ricevere qualunque dazione in denaro o in natura effettuata da un terzo; ovviamente purché la causa di tale dazione sia lecita, non contraria alla morale e al buoncostume.
Una erogazione liberale è una donazione di denaro o di beni o di un diritto (donazione in natura) che ha come beneficiario un ente, un’organizzazione non profit o un’associazione, senza richiedere nulla in cambio. Anche l’erogazione liberale, dunque, in quanto “sottoinsieme” della donazione, trova la sua causa lecita nell’animus donandi cioè nel libero convincimento del donatore (colui che dispone il pagamento) di voler arricchire il beneficiario (nel caso che qui interessa, l’associazione) mediante l’elargizione di denaro, di un bene o di un diritto senza ricevere alcuna controprestazione in cambio.
Da questi principi generali deriva che poco importa che il disponente (soggetto che dona) sia una persona fisica o un’impresa (ditta individuale o società).
Né rileva che la a.s.d. abbia o meno la partita IVA dal momento che la partita IVA occorre qualora l’associazione svolga operazioni commerciali, come, per esempio, nel caso di sponsorizzazioni o di vendita di materiale sportivo, o di gestione di un bar ecc. ecc.).
A questo proposito, attenzione a non confondere la donazione con la sponsorizzazione (accade più spesso di quanto si possa pensare…)
Infatti la sponsorizzazione è un contratto con cui lo sponsor paga un corrispettivo (soggetto a IVA) allo sponsee (e cioè, nel caso che qui interessa, all’associazione) richiedendo espressamente che quest’ultimo assuma un impegno a dare visibilità allo sponsor mediante specifiche azioni, quali l’affissione del nome dello sponsor su cartelloni pubblicitari all’interno del proprio impianto sportivo, l’esposizione del nome dello sponsor sul sito internet istituzionale dell’associazione, o l’abbinamento del nome della squadra al nome dello sponsor per una intera stagione sportiva o un campionato ecc. ecc.).
Il punto è proprio qui: a differenza dell’erogazione liberale, in cui l’associazione ricevente non ha obblighi nei confronti del donante, nella sponsorizzazione l’associazione ricevente è obbligata a una controprestazione; manca l’animus donandi, si tratta di attività avente carattere commerciale, e il corrispettivo per la prestazione (cioè la visibilità allo sponsor di cui si diceva sopra) dovrà essere assoggettato a IVA.
A completamento si evidenzia che al ricevimento dell’erogazione liberale l’associazione non ha obblighi documentali, non trattandosi di proventi commerciali e, pertanto, non deve emettere né fattura né scontrino fiscale. È tuttavia certamente opportuno rilasciare una ricevuta di incasso in forma libera attestante l’avvenuta percezione della donazione e della modalità con cui la stessa è stata erogata. Rammentiamo infatti che la donazione a una a.s.d. consente al donante il beneficio della detrazione fiscale purché sia stata effettuata con modalità tracciabile e quindi non in contanti.
Specificamente l’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui redditi, d.p.r. 917/1986), prevede una detrazione d’imposta per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche. Il beneficio fiscale spetta nella misura del 19% ed è calcolato su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta (pertanto, l’importo massimo detraibile ammonta a 285 euro).
Analoga misura di detrazione è prevista anche per le imprese (ditte individuali o società) che effettuino una erogazione liberale a una associazione o società sportiva dilettantistica in virtù del disposto dell’art. 78, comma 1 del T.U.I.R.